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LEGGE 5 maggio 1976, n. 355

Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

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Testo in vigore dal: 20-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle   merci  sbarcate  ed  imbarcate  nei  porti  indicati  dalle
disposizioni  di  cui  alla  legge  9  ottobre  1967,  numero  961  e
successive  modificazioni,  sono  dovute  le tasse portuali di cui al
capo  III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni.  La  misura  delle anzidette tasse portuali non potra'
eccedere,  in  alcun  caso,  il  limite massimo di cui al primo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito
nella  legge 16 aprile 1974, n. 117, e sara' determinata per ciascuno
dei  porti  interessati  con  le  stesse  procedure  e con i medesimi
criteri   di   cui  al  terzo  comma  dell'articolo  2  del  predetto
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.
  I  proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti
per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961
e  successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e
per un terzo allo Stato.