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LEGGE 30 aprile 1976, n. 338

Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice".

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Testo in vigore dal: 18-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8  della  legge  19  luglio  1940,  n.  1098,  e' cosi'
sostituito:
  "Nelle   scuole  professionali  per  vigilatrici  dell'infanzia  le
allieve  compiono  un  corso  triennale  teorico-pratico con relativo
tirocinio.
  Presso  le  predette scuole puo' essere istituito un quarto anno di
insegnamento    per    l'abilitazione    alle    funzioni   direttive
dell'assistenza all'infanzia.
  Le  allieve  che,  dopo  aver  conseguito  il  diploma di Stato per
l'esercizio  della  professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano
superato  con  esito  favorevole  anche  gli  esami del quarto corso,
conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
  Le  infermiere  professionali  diplomate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, possono essere ammesse al
terzo  corso  delle  scuole  predette.  Ugualmente  le vigilatrici di
infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo
anno del corso per infermiere professionali".