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LEGGE 19 maggio 1976, n. 335

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2000)
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Testo in vigore dal: 16-6-1976
al: 15-4-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Bilancio pluriennale

  La  regione  adotta  ogni  anno,  insieme  al  bilancio annuale, un
bilancio  pluriennale,  le  cui  previsioni  assumono come termini di
riferimento  quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un
termine  non  superiore  al  quinquennio.  Il bilancio pluriennale e'
allegato al bilancio annuale.
  Il   bilancio   pluriennale   indica   per   ciascuna  ripartizione
dell'entrata  e  della  spesa oltre alla quota relativa all'esercizio
iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
  Il  bilancio  pluriennale e' elaborato con riferimento al programma
regionale  di  sviluppo  e rappresenta il quadro delle risorse che la
regione  prevede  di acquisire e di impiegare nel periodo considerato
sia in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore, sia
in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
  In  particolare  esso  costituisce  sede  per  il  riscontro  della
copertura  finanziaria  di  nuove o maggiori spese stabilite da leggi
della regione a carico di esercizi futuri.
  L'adozione  del  bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.