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LEGGE 10 maggio 1976, n. 333

Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

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Testo in vigore dal: 16-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  49  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  49.  -  Il notaio deve essere certo dell'identita' personale
delle  parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della
attestazione,  valutando  tutti  gli  elementi  atti a formare il suo
convincimento.
  In  caso  contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da
lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni".