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LEGGE 10 maggio 1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 13-6-1976
al: 12-6-1999
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La presente legge ha per oggetto:
    a)  la  disciplina  degli  scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e
privati,  diretti  ed  indiretti,  in  tutte  le acque superficiali e
sotterranee,  interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in
fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
    b)  la  formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo
scarico delle acque in materia di insediamenti;
    c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature
e depurazione;
    d)  la redazione di un piano generale di risanamento delle acque,
sulla base di piani regionali;
    e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici.
  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni
e modificazioni.