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LEGGE 10 maggio 1976, n. 262

Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979)
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Testo in vigore dal: 1-1-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'aliquota   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  per  i  prodotti
petroliferi  per  uso  agricolo  e  per  la pesca in acque interne e'
ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976. (1) (2) ((3))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

                                LEONE

                                                    MORO - STAMMATI -
                                                              MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  23  dicembre  1976,  n. 852, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "La  riduzione  al  6  per cento dell'aliquota della imposta sul
valore  aggiunto  prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le
cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e
per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1977".
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  23  dicembre  1978,  n. 816, convertito con modificazioni
dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "La  riduzione  al  6  per  cento dell'aliquota dell'imposta sul
valore  aggiunto  prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le
cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e
per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  30  dicembre  1979,  n. 660, convertito con modificazioni
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che  "La  riduzione  al  6  per  cento dell'aliquota dell'imposta sul
valore  aggiunto  prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le
cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e
per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980".