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LEGGE 30 aprile 1976, n. 197

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal: 29-5-1986
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Concorso per trasferimento

  ((I  posti  notarili  vacanti  vengono  messi  quadrimestralmente a
concorso per titoli fra i notai in esercizio.
  Entro  i  mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato
nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso
del  concorso  con  l'elenco  dei  posti  notarili resisi vacanti nel
quadrimestre  precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza
nel  quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per
raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
  I  concorrenti  devono  trasmettere  o  presentare  al Ministero di
grazia  e  giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso  di  cui  al  comma  precedente, la domanda e i documenti
utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante
il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di
L. 5.000 per ciascun posto richiesto)).
  I  concorrenti  a  piu'  sedi messe a concorso con lo stesso avviso
devono  indicare,  con dichiarazione inserita nelle stesse domande di
trasferimento  o  in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi
richieste.  La  mancata  presentazione di tale dichiarazione comporta
l'esclusione dai concorsi.
  Il  trasferimento  e'  disposto,  a  norma degli articoli seguenti,
rispettando  le  indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi
sopravvenuti.
  In  caso  di  revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti,
secondo  l'ordine  di  graduatoria  del  concorso,  che dichiarino di
consentire.