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LEGGE 5 maggio 1976, n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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  • Articoli
  • INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI
    VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO.
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  • STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI
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  • 23
  • BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO,
    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
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  • 25
  • TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
    PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
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  • NORME FINALI
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  • 31
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-5-1976
al: 11-4-1983
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Indennita' di impiego operativo

  Al    personale    militare    dell'Esercito,    della   Marina   e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3,
4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella
I  per  gli  ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000
per  i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.
  Ai   generali   di   corpo   d'armata   e  di  divisione,  e  gradi
corrispondenti,  l'indennita' di cui al comma precedente, comprensiva
delle  maggiorazioni  di  cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e'
corrisposta  in  misura  ridotta  del 50 per cento, ferme restando le
maggiorazioni  indicate  alla  nota  b)  della  tabella  stessa. Tale
riduzione   non   si  applica  ai  fini  della  determinazione  delle
indennita'  di cui ai successivi articoli del titolo I della presente
legge.