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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1976, n. 240 (in G.U. 15/05/1976, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 23-3-1990
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n.
164,  con  il  quale  si  e'  provveduto alla convocazione dei comizi
elettorali  per  la  elezione  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di dettare norme che consentano
il   contemporaneo   svolgimento   delle   operazioni  relative  alle
suindicate  elezioni  politiche con quelle relative alle elezioni dei
consigli  delle  regioni  a  statuto ordinario, delle assemblee e dei
consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e
dei consigli comunali;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di  concerto con i
Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

	
  Alle  disposizioni  di  legge per l'elezione dei consigli regionali
delle  regioni  a  statuto  normale,  dei  consigli provinciali e dei
consigli   comunali   sono   apportate   le   seguenti  modifiche  ed
integrazioni:
    a) la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli
regionali,  dei  consigli  provinciali  e  dei consigli comunali deve
essere   effettuata   dal   trentesimo   al   venticinquesimo  giorno
antecedente la data della votazione;
    b)  in  occasione  di elezioni regionali, provinciali e comunali,
nessuna  sottoscrizione  e' richiesta per la presentazione di liste o
di  candidature  con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o
gruppi  politici  che  abbiano avuto eletto un proprio rappresentante
((anche  in  una  sola  delle due Camere o nel Parlamento europeo)) o
siano costituiti in gruppo parlamentare ((anche in una sola delle due
Camere))  nella  legislatura  in  corso  alla  data  di indizione dei
relativi  comizi;  ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni  politiche  con  quelle  regionali,  provinciali e comunali,
nella  legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le
consultazioni   politiche.   ((Nessuna  sottoscrizione  e'  parimenti
richiesta  per  i  partiti  o  gruppi politici sopra specificati ogni
volta  che  essi  usano  i  loro  contrassegni o simboli tradizionali
integrati  da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o
alla denominazione di altri partiti o movimenti)).
  La  dichiarazione  di presentazione delle liste e delle candidature
deve  essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o   gruppo   politico  o  dai  presidenti  o  segretari  regionali  o
provinciali   di  essi,  che  tali  risultino  per  attestazioni  dei
rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti
all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.
  La  firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di pretura;
    c)  sulle  schede  di  votazione e' abolita l'appendice destinata
alla  apposizione  del numero progressivo di ciascuna scheda, nonche'
la gommatura sul lembo di chiusura;
    d)  i  detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con
le  modalita'  previste  dagli  articoli  8 e 9 della legge 23 aprile
1976,  n.  136,  per  le  elezioni regionali, provinciali e comunali,
sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione,
della provincia e del comune;
    e)  le modalita' indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976,
n.  136,  si  applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in
ospedali  e  case  di  cura,  in  occasione  di  elezioni  regionali,
provinciali e comunali;
    f)  per  le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui
agli  articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono
esercitare  il  diritto  di  voto,  secondo  le  modalita'  di cui ai
predetti  articoli,  nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi
siano elettori di un comune della regione o della provincia.