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LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 25-4-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Al testo unico  delle  leggi  per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo comma dell'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
    "Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non  oltre  il
    45° giorno antecedente quello della votazione"; 
    b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite
con le altre "entro tre giorni"; 
    c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore
8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono  sostituite  con
le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42°
giorno"; 
    d) al primo comma dell'articolo 16 le  parole  "nei  tre  giorni"
sono sostituite con le altre "nei due giorni"; 
    e) al primo comma  dell'articolo  17  le  parole  "entro  il  56°
giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno"; 
    f) al secondo comma dell'articolo 17  le  parole  "entro  il  46°
giorno" sono sostituite con le altre "entro il 33° giorno"; 
   g) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
    "Le  liste  dei  candidati  per  ogni  collegio   devono   essere
sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700  elettori  iscritti
nelle  liste  elettorali  del  collegio.  Nessuna  sottoscrizione  e'
richiesta per i  partiti  o  gruppi  politici  costituiti  in  gruppo
parlamentare nella legislatura precedente anche  in  una  sola  delle
Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature  con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle
due Camere"; 
    h) al primo comma dell'articolo 20 le parole  "dalle  ore  8  del
cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno"
sono sostituite con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle  ore  20
del 32° giorno"; 
    i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni
dalla scadenza"  sono  sostituite  con  le  altre  "entro  il  giorno
successivo alla scadenza"; 
    l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione,  entro
la stessa giornata, delle contestazioni fatte  dall'ufficio  centrale
circoscrizionale e  delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla
lista. 
    L'ufficio centrale circoscrizionale  si  riunisce  nuovamente  il
giorno successivo alle ore 12  per  udire  eventualmente  i  delegati
delle liste contestate o  modificate  ed  ammettere  nuovi  documenti
nonche' correzioni formali e deliberare in merito"; 
    m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole "nei tre giorni"
sono sostituite con le altre "nei due giorni"; 
    n) al n. 5)  dell'articolo  24  le  parole  "entro  il  ventesimo
giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno"; 
    o) al primo comma dell'articolo  25,  le  parole  da  "L'atto  di
designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'atto  di  designazione  dei  rappresentanti  presso   gli   uffici
elettorali di sezione  e'  presentato  entro  il  venerdi  precedente
l'elezione,  al  segretario  del  comune  che  ne  dovra'  curare  la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o  e'  presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio
oppure la mattina stessa delle elezioni,  purche'  prima  dell'inizio
della votazione". 
    Il secondo comma dell'articolo 25 e' abrogato; 
    p)  al  primo  comma  dell'articolo  27  le  parole   "entro   il
quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con  le  altre  "entro  il
trentaseiesimo giorno"; 
    q) al primo comma dell'articolo 28 le  parole  "dal  quindicesimo
giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno"; 
    r) al primo  comma  dell'articolo  33  le  parole  "Entro  trenta
giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni"; 
    s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8
del cinquantacinquesimo giorno alle  ore  20  del  quarantacinquesimo
giorno"  sono  sostituite   con   le   altre   "dalle   ore   8   del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".