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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 30

Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 maggio 1976, n. 160 (in G.U. 04/05/1976, n.116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/1976)
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Testo in vigore dal: 6-3-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di riscossione delle imposte sul reddito;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica e per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  sopratassa  stabilita  dall'art.  92 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17
della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  per  l'omesso o ritardato
versamento  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, e' elevata dal dieci
al quindici per cento.
  La  disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso
o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base
alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio,
a  norma  di  leggi  speciali,  oltre sei mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio.
  La  sopratassa  stabilita nella misura minima del due per cento dal
secondo  comma  dell'art.  92 del decreto indicato nel primo comma e'
elevata al tre per cento.
  In  deroga  alle  disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98
del  decreto  indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi
precedenti  sono  iscritte  a  ruolo  in base alla dichiarazione alla
quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.