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LEGGE 5 febbraio 1976, n. 16

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.

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Testo in vigore dal: 20-2-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il  decreto-legge  8  gennaio  1976,  n.  2,
concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975,  n.  679,
12 dicembre 1975, n. 680 e 18  dicembre  1975,  n.  708,  riguardanti
l'istituzione delle corti di assise di Brindisi,  Taranto,  Rimini  e
Locri, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, primo comma, le parole: "I presidenti  delle  corti
di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti  ai  sensi
della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni,  sono
tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: 
  "I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto,  Rimini  e  Locri
sono tenuti a procedere immediatamente". 
  All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei  giudici  popolari
supplenti" sono soppresse e le parole: 
  "di Bologna e di Catanzaro" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di
Forli' e di Palmi". 
  All'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo
comma, devono essere rinnovate  le  operazioni  di  formazione  delle
liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici  popolari
ordinari delle corti d'assise di appello di  Catanzaro  e  di  Reggio
Calabria". 
  All'articolo 2,  le  parole:  "di  Bologna  e  di  Catanzaro"  sono
sostituite dalle altre: "di Forli' e di Palmi". 
  All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  "La disposizione di cui al comma precedente  si  applica  anche  ai
collegi formati con giudici popolari  estratti  in  base  alle  liste
generali attualmente esistenti delle corti  d'assise  di  appello  di
Catanzaro e di Reggio Calabria". 
  La  tabella  C  allegata  al  decreto-legge  e'  sostituita   dalla
seguente: 
 
                                                            TABELLA C 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
 
 
 
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1976 
 
 
 
                                LEONE 
 
 
 
                                                         MORO - REALE 
 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO