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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1975, n. 854

Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2001)
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Testo in vigore dal: 2-3-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concernente  l'istituzione  del  Ministero  per  i  beni culturali ed
ambientali;
  Visto  l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il
Governo  ad  emanare  norme  aventi valore di legge per la disciplina
delle attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti
archivistici  non ammessi alla libera consultabilita', nonche' per le
consequenziali   modifiche  delle  norme  previste  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  e per
l'integrazione degli organici dei ruoli del personale civile di detta
amministrazione in corrispondenza ai servizi anzidetti;
  Udito  il  parere  della  commissione  parlamentare di cui al terzo
comma del citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   concertata   proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  dell'interno  provvede,  in attuazione del comma
secondo,  lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974,
n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:
    a)   ad   esercitare   la   vigilanza,  ai  fini  di  assicurarne
l'integrita'  e  la  riservatezza,  sui  documenti  che costituiscono
eccezione  alla consultabilita' ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
    b)  ad  autorizzare,  nei  casi e con le procedure previste dalle
disposizioni  vigenti,  la  consultazione  degli  atti  di  cui  alla
precedente lettera a);
    c)  a  svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del
citato  decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409,  sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista
dall'art.  21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo
in possesso di enti pubblici e di privati.