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LEGGE 24 ottobre 1975, n. 810

Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973.

Testo in vigore dal: 12-2-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti atti internazionali adottati a Berna:
    a)  convenzione  addizionale  alla  convenzione sul trasporto per
ferrovia  dei  viaggiatori  e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961,
concernente  la  responsabilita'  delle  ferrovie  per la morte ed il
ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966;
    b)  protocollo  A integrativo delle convenzioni sul trasporto per
ferrovia  delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del
25  febbraio  1961,  concernente  l'aumento del numero dei membri del
comitato   amministrativo   dell'Ufficio   centrale   dei   trasporti
internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966;
    c) protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera
a),  concernente  l'apertura di detta convenzione alla partecipazione
degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del
25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966;
    d)  protocollo  concernente  la  proroga del termine di validita'
della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973.