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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. 1027

Istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso istituti tecnici femminili.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione tecnica;
  Veduto   il   regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  n.  2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduta la legge 8 luglio 1956, n. 782, relativa alla trasformazione
delle  scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse
scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;
  Veduta  la  legge  22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei
servizi  di  vigilanza  contabile  e delle carriere del personale non
insegnante  delle  scuole  e  degli  istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti annessi;
  Veduta  la  legge 13 luglio 1965, n. 884, concernente l'istituzione
di  sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti
in lingue estere;
  Veduto il decreto ministeriale 8 agosto 1966, relativo agli orari e
programmi  di  insegnamento  delle  sezioni  di  istituto tecnico per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
  Veduto  il  decreto ministeriale 14 gennaio 1967, con il quale sono
stati  sostituiti  gli  orari  ed  i  programmi di insegnamento degli
istituti tecnici femminili;
  Veduto il decreto presidenziale 24 aprile 1967, n. 758, relativo ai
raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici femminili;
  Veduto il decreto interministeriale 20 settembre 1967 relativo alla
costituzione delle cattedre negli istituti tecnici femminili;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969,
n.   59,   con  il  quale  sono  state  approvate  le  materie  ed  i
raggruppamenti  di  materie  delle  sezioni  di  istituto tecnico per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
  Veduto  il  decreto interministeriale 10 settembre 1969 concernente
la  costituzione delle cattedre delle sezioni di istituto tecnico per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
  Considerato  che dal 10 ottobre 1969 funzionano di fatto le sezioni
di  istituto  tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere sotto indicate;
  Ritenuta  la  necessita'  di regolarizzare tale situazione di fatto
determinata  dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero
tale  di  alunni  presenti  in  loco  da  richiedere  l'improrogabile
istituzione  di  sezioni  di  istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 ottobre 1969 sono istituite sezioni di istituto
tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso
i seguenti istituti:
    istituto tecnico femminile di Catania;
    istituto tecnico femminile di Milano;
    istituto tecnico femminile "E. di Savoia" di Napoli;
    istituto tecnico femminile "M. di Savoia" di Roma;
    istituto tecnico femminile di Torino.