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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 972

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Chivasso.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto   il   regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  n.  2038,
convertito  nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  contenente, tra
l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
  Veduto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
1961,  n.  1222,  relativo  agli orari e ai programmi di insegnamento
negli istituti tecnici;
  Veduta  la  legge  22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei
servizi  di  vigilanza  contabile  e delle carriere del personale non
insegnante  delle  scuole  e  degli  istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti annessi;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n.
506,  relativo  ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici
industriali;
  Veduto  il  decreto  ministeriale 30 settembre 1969, concernente la
costituzione  delle  cattedre  di  fisica  e laboratorio e di disegno
degli istituti tecnici industriali;
  Veduta  la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro,
nuove  norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto
1 ottobre 1964;
  Considerato  che  dal  1  ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto
tecnico sottoindicato;
  Ritenuta  la  necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto,
determinata  dall'urgenza  di  provvedere all'istruzione di un numero
tale  di  alunni  presenti  in  loco  da  richiedere  l'improrogabile
istituzione di un istituto tecnico industriale;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1972 e' istituito l'istituto tecnico
industriale di Chivasso per la meccanica.
  L'istituto  predetto,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 15 giugno
1931,  n.  889,  e'  riconosciuto  come  ente  dotato di personalita'
giuridica  e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.