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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1975, n. 519

Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-11-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed
esecuzione  delle  convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo
della energia nucleare;
  Visto  in  particolare  l'art.  4  della predetta legge 12 febbraio
1974,  n.  109,  che delega il Governo ad emanare le norme occorrenti
per  l'applicazione degli atti internazionali e il loro coordinamento
con le disposizioni di legge in vigore;
  Vista  la  legge  31  dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico
dell'energia nucleare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per
l'interno,  per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio
e  la  programmazione  economica,  per  i  trasporti  e per la marina
mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  l'applicazione  della  presente  legge valgono le definizioni
concernenti  le  materie  fissili  speciali,  l'uranio arricchito, le
materie  grezze  nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato
che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e
reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
  Sempre  per  l'applicazione  della  presente  legge  ai  fini delle
disposizioni  sulla  responsabilita'  civile  e  in conformita' delle
convenzioni  sulla  responsabilita'  civile  nel  campo  dell'energia
nucleare  ratificate  e  rese  esecutive, insieme con i relativi atti
aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le
seguenti definizioni:
    a) " incidente nucleare" significa, qualsiasi fatto o successione
di  fatti  aventi  la stessa origine che abbia causato danni, purche'
questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato
provengano  o  risultino  dalle proprieta' radioattive o dalla unione
delle  proprieta'  radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o
altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o
di rifiuti radioattivi;
    b)  "  impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto
quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per
la  fabbricazione  o  la  lavorazione  delle  materie  nucleari;  gli
stabilimenti   per  la  separazione  degli  isotopi  di  combustibili
nucleari;  gli  stabilimenti  per  la  rigenerazione  di combustibili
nucleari  irradiati;  gli  impianti per l'immagazzinamento di materie
nucleari,  eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di
tali  materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti
combustibili  nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno
qualificati   come   tali   con   decisione  del  comitato  direttivo
dell'Agenzia   per  l'energia  nucleare,  creata,  nel  quadro  della
Organizzazione   per   la   cooperazione   e  lo  sviluppo  economico
(O.C.S.E.),  e  con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente
articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche'
lo  esercente  sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico,
cioe' una unita' in senso spaziale;
    c)  "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio  naturale),  il  plutonio  in forma di metallo, di lega o di
composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata
come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia
per  l'energia  nucleare  dell'O.C.S.E.  e  con  le  modalita' di cui
all'ultimo comma del presente articolo;
    d)   "prodotti   o  rifiuti  radioattivi"  significa  le  materie
radioattive  prodotte  o  rese  radioattive mediante esposizione alle
radiazioni  inerenti  alle  operazioni  di produzione e di impiego di
combustibili nucleari; questa espressione non comprende:
      1) i combustibili nucleari;
      2)  i  radioisotopi  che,  fuori di un impianto nucleare, siano
utilizzati,  o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali,
commerciali, agricoli, medici e scientifici;
    e) " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi
l'uranio  naturale  e  l'uranio impoverito) e' i prodotti e i rifiuti
radioattivi;
    f)  "esercente"  di  un  impianto  nucleare significa il soggetto
titolare  della  licenza  rilasciata dal Ministro per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato  per  l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nella  fase  che  precede  il rilascio della licenza di esercizio, il
soggetto  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  per  la
costruzione  dell'impianto  nucleare  e'  equiparato allo "esercente"
agli  effetti  della  presente  legge e ai fini della responsabilita'
civile   connessa  con  la  esecuzione  di  prove  e  operazioni  con
combustibile nucleare o con combustibile irradiato.
  Le  decisioni  del  comitato  direttivo  dell'Agenzia per l'energia
nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari,
combustibili  nucleari  o  materie nucleari dal campo di applicazione
delle  convenzioni  Internazionali  ratificate  con legge 12 febbraio
1974,  numero  109,  sono adottate in Italia con decreto del Ministro
per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato, sentito il Comitato
nazionale per l'energia nucleare".