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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1975, n. 480

Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1984)
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Testo in vigore dal: 21-10-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva
lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Sentito  il  parere della commissione paritetica prevista dall'art.
56,  primo  comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
nonche'  il  parere  del  consiglio  regionale della regione autonoma
della Sardegna;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio
e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici,
per  la  pubblica istruzione, per i trasporti, per l'agricoltura e le
foreste,  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per la
sanita',  per  il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo
spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  trasferite  alla  regione  autonoma  della  Sardegna,  per il
proprio  territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali
e  periferici  dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di
prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli enti locali.
  La  regione  trasmette  al  rappresentante  del  Governo  copia dei
regolamenti  comunali  in materia di polizia locale urbana e rurale e
degli  eventuali  atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono
divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.