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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 469

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2001)
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Testo in vigore dal: 5-10-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per l'interno ed il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
assistenza e beneficenza pubblica, esercitante sia direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e
di  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o sovraprovinciale e
quelle  gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di
istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza sono esercitate,
per  il  rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano
con l'osservanza delle norme del presente decreto.