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LEGGE 6 agosto 1975, n. 427

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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  • INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE
    INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E
    LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI
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  • TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI
    LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI
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Testo in vigore dal: 1-9-1975
al: 23-9-2015
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'integrazione salariale prevista dall'articolo  1  della  legge  3
febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino  ad
un  periodo   massimo   di   tre   mesi   continuativi,   prorogabili
eccezionalmente, nei soli casi di riduzione  dell'orario  di  lavoro,
per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. 
  Qualora  l'impresa  abbia  fruito  di  12   mesi   consecutivi   di
integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la
medesima unita' produttiva  per  la  quale  l'integrazione  e'  stata
concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52  settimane  di
normale attivita' lavorativa. 
  L'integrazione salariale relativa a piu'  periodi  non  consecutivi
non puo' superare  complessivamente  la  durata  di  12  mesi  in  un
biennio.