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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 19-8-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  provvedimenti
straordinari per la ripresa economica;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro,  per  il  bilancio  e la
programmazione  economica,  per  le  finanze,  per  il  commercio con
l'estero, per i lavori pubblici e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.
                Limiti di garanzia alle esportazioni

  Il  limite  massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato
ai  sensi  dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato
dall'art.  32  della  legge  26  aprile  1975,  n. 132, in lire 1.400
miliardi per l'anno 1975, e' elevato, per lo stesso anno finanziario,
a  lire  2.500  miliardi.  Per  lo stesso anno e' inoltre autorizzato
l'ulteriore  limite  fino  ad  un  importo  di  lire  1.000  miliardi
destinati  alla  copertura assicurativa delle operazioni parzialmente
assicurate in precedenza.
  Il  limite  massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato
ai  sensi  del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n.
131, per l'anno 1976 e' fissato in lire 2.500 miliardi.
  Le  quote  non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono
essere utilizzate nell'anno successivo.