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LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024)
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vigente al 02/02/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-8-1975
al: 9-11-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Trattamento e rieducazione 
 
  Il trattamento penitenziario deve essere  conforme  ad  umanita'  e
deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. 
  Il trattamento  e'  improntato  ad  assoluta  imparzialita',  senza
discriminazioni  in  ordine  a  nazionalita',  razza   e   condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. 
  Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine  e  la  disciplina.
Non possono essere adottate restrizioni  non  giustificabili  con  le
esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili
a fini giudiziari. 
  I detenuti e gli internati sono chiamati o  indicati  con  il  loro
nome. 
  Il trattamento degli imputati deve essere  rigorosamente  informato
al principio che  essi  non  sono  considerati  colpevoli  sino  alla
condanna definitiva. 
  Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere  attuato
un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente  esterno,  al  reinserimento  sociale  degli  stessi.   Il
trattamento e' attuato secondo un criterio di individualizzazione  in
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.