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LEGGE 12 luglio 1975, n. 322

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  1-8-1975

Art. 6


Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente titolo:

TITOLO IV

ORGANICO ATTRIBUZIONI
E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI

Capo I

ORGANICO E ATTRIBUZIONI

Art. 172. - L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.
L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purché il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.
I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.
Art. 173. - I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.
Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

Capo II
NOMINA, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

Art. 174. - Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.
Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.
Art. 175. - L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.
Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Capo III
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 176. - Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.
Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.
Art. 177. - La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.
Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.
Art. 178. - Al coadiutore che, con la percezione dei diritti di cui all'articolo precedente, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di "coadiutore", compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo può essere progressivamente elevato secondo l'ammontare dello stipendio spettante allo stesso impiegato al maturare delle anzianità di servizio.
La liquidazione, il controllo delle indennità e il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171 in quanto applicabili.