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LEGGE 19 maggio 1975, n. 223

Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1976)
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Testo in vigore dal: 29-5-1976
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente  collocati
nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio  e  tecnici
della carriera esecutiva  in  base  all'articolo  1  della  legge  14
dicembre 1965,  n.  1376,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1974  sono
promossi, in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore
superiore, parametro 218. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 20 aprile 1976, n. 219 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Le dizioni contenute nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1975,  n.
223: "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni"  e  "alla  qualifica   di   operatore   superiore,
parametro  218"  devono  intendersi,   rispettivamente,   come   "Gli
impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e  delle
telecomunicazioni"  e  "alla  qualifica  di  operatore  principale  o
equiparata, parametro 218"".