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LEGGE 6 giugno 1975, n. 172

Provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal: 27-8-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per il biennio decorrente dal  primo  giorno  del  mese  successivo
all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale  per  la
cellulosa e per la carta e' autorizzato a corrispondere alle  imprese
editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita  da
almeno  un  anno  anche  con  abbonamento  postale  e   con   diversa
periodicita', integrazioni sul prezzo della carta  assegnata  per  il
tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure: 
    a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie  giornaliere
di tiratura dei giornali quotidiani; 
    b) lire 150  al  chilogrammo  fino  a  16  pagine,  lire  100  al
chilogrammo per le pagine 17ª e  18ª  per  le  copie  giornaliere  di
tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000; 
    c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo  di  18  pagine
per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di  cui  alla  lettera
b); 
    d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre  alle  integrazioni  di
prezzo di cui alle precedenti lettere a), b)  e  c)  per  i  giornali
editi da cooperative di giornalisti; 
    e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per  i  giornali  non
quotidiani  il  cui   contenuto   politico,   sindacale,   economico,
religioso, sportivo o di  chiaro  valore  culturale  sia  stato  gia'
riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 settembre 1951, a condizione  che  la  loro  composizione
risulti - come media annuale - almeno per  la  meta',  di  testo  non
pubblicitario; 
    f) integrazione unitaria al  chilogrammo,  nei  limiti  di  spesa
totale di 1.000 milioni, per i  periodici  comunque  stampati  e  non
rientranti nei benefici di cui alla  lettera  e),  il  cui  contenuto
politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia  stato  gia'
riconosciuto dal comitato  consultivo  interministeriale  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959  e  al
decreto del Ministro per le finanze 28 dicembre 1972,  incaricato  di
esprimere   parere   sul   carattere   dei    periodici    ai    fini
dell'applicazione del decreto legislativo  luogotenenziale  7  giugno
1945, n. 386, della legge 1° agosto 1949, n. 482, e del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((1)) 
  L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e'  autorizzato  a
concedere contributi in ragione d'anno  dell'importo  complessivo  di
lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre  1951  e
della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei  beni
culturali e ambientali,  con  prevalente  riguardo  alle  riviste  di
carattere scientifico. ((1)) 
  L'Ente stesso e' autorizzato altresi'  a  concedere  contributi  in
ragione d'anno  per  l'importo  complessivo  di  lire  2.000  milioni
all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in
vigore della presente legge, siano gia' collegate per telescrivente -
con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - con  almeno  15  quotidiani  di  cinque  regioni,
abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti  professionisti
e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al
giorno. ((1)) 
  L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di  cui
sopra verra' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro,  per  l'industria,
il commercio e l'artigianato, e per i  beni  culturali  e  ambientali
ripartendo la meta' dell'importo complessivo in parti uguali fra  gli
aventi diritto  e  l'altra  meta'  proporzionalmente  al  numero  dei
giornali collegati a ciascuna agenzia e  ai  notiziari  specializzati
editati. ((1)) 
  L'Ente per la cellulosa e per la carta  e'  inoltre  autorizzato  a
concedere contributi in ragione d'anno per l'importo  complessivo  di
lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni
e modalita' che verranno stabilite con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
e per i beni culturali e ambientali, tenuto  conto  delle  risultanze
della Conferenza nazionale della emigrazione. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 1 agosto 1978, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30
giugno 1978". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per la concessione
della integrazione unitaria di  cui  alla  lettera  f)  dello  stesso
articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172,  l'importo  complessivo
della spesa e' stabilito in lire 500 milioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Per la concessione
dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1  della
legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore
culturale, l'importo complessivo della spesa  e'  stabilito  in  lire
1.000 milioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Per la concessione
dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1  della  legge  6
giugno 1975, n. 172, a favore  delle  agenzie  di  stampa,  l'importo
complessivo della spesa e' stabilito in lire 2.000 milioni".