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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal: 20-6-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Lavoratori dipendenti

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento
minimo  di  pensione  a  carico  del  fondo  pensioni  dei lavoratori
dipendenti  della  gestione  speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli
operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevato alla misura di
L. 55.950.
  A  decorrere  dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di
cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra
L.  42.950  e  L.  100.000,  al  netto  degli  assegni  familiari, e'
aumentato di lire 13.000.
  Dalla  maggiorazione  di  cui  al  comma precedente sono escluse le
pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le
pensioni  supplementari  e quelle di importo inferiore al trattamento
minimo.
  Negli   aumenti   di  cui  ai  precedenti  commi  sono  compresi  i
miglioramenti  previsti,  per  l'anno  1975,  dall'applicazione della
disciplina  della  perequazione  automatica  delle  pensioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.