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LEGGE 22 marzo 1975, n. 57

Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1975
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato ad assumere impegni fino
alla   concorrenza   dell'importo  di  lire  mille  miliardi  per  la
predisposizione  e  la realizzazione di un programma di costruzione e
di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.
  Tale  programma verra' comunicato al Parlamento dal Ministro per la
difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Il  Ministro per la difesa trasmettera' ogni anno, in allegato allo
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero della difesa, una
relazione  sullo  stato  di  attuazione  della  presente  legge e del
relativo programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali
della  Marina militare nonche' l'elenco degli enti, delle societa' od
imprese  con  le quali sono stati stipulati i contratti o gli atti di
concessione di cui al successivo articolo.