stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 marzo 1975, n. 47

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2000)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-3-1975
al: 30-11-2000
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio  boschivo
dagli incendi, sono predisposti, nel termine  di  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  piani  regionali  ed
interregionali, articolati  per  province  o  per  aree  territoriali
omogenee. 
  I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi
del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con
il Corpo dei vigili del fuoco, sentite  le  comunita'  montane,  sono
coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e  le  foreste
di concerto con il Ministro per l'interno e con  il  Ministro  per  i
beni  culturali  e  ambientali,  entro  sessanta  giorni  dalla  loro
presentazione. 
  In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro
il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e  le  foreste  e'
autorizzato a provvedervi.