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LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18

Provvedimenti a favore dei ciechi.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-3-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La    persona    affetta   da   cecita'   congenita   o   contratta
successivamente,   per  qualsiasi  causa,  e'  a  tutti  gli  effetti
giuridici  pienamente  capace di agire, purche' non sia inabilitata o
interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.