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LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18

Provvedimenti a favore dei ciechi.

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  6-3-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.