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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1202

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-2-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  140 - il punto 6) e' modificato nel senso che il numero degli
iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in "Psicologia"
e'  stabilito  in  trentacinque  per  il  primo anno di corso (totale
centocinque iscritti).
  Art.  144 - il punto 2) e' modificato nel senso che il numero degli
iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in "Psicologia"
e' stabilito in trentacinque.
  Art.  148  - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e'  modificato nel senso che la
scuola   in   "Scienza   dell'alimentazione   e  dietetica"  muta  la
denominazione in quella di scuola in "Scienza dell'alimentazione".
  Art.  161  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Anatomia  ed  istologia  patologica  e  tecniche  di laboratorio" e'
stabilito in quindici per il primo anno di corso.
  Art.  163  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Anestesiologia  e  rianimazione"  e'  stabilito  in cinquanta per il
primo anno di corso.
  Art.  167 - e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in  "Angiologia  e  in
angiologia e chirurgia vascolare" e' stabilito in quarantaquattro per
i tre anni di corso.
  Art.  179  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Cardiologia" e' stabilito in quindici per il primo anno di corso.
  Art.  180  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Chirurgia" e' stabilito in trentatre' per il primo anno di corso.
  Art.  198  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Dermatologia e venereologia" e' stabilito in venti per il primo anno
di corso.
  Art.  199  -  il  terzo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Ematologia  clinica  e  di laboratorio" e' stabilito in venti per il
primo anno di corso.
  Art.  200  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Farmacologia  applicata  all'industria" e' stabilito in quindici per
il primo anno di corso.
  Art.  201  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Idrologia,  climatologia e talassoterapia" e' stabilito in dieci per
il primo anno di corso.
  Art.  207  -  l'ultimo  comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Malattie  dell'apparato  digerente"  e' stabilito in quindici per il
primo anno di corso.
  Art.  213  -  il  primo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Medicina  fisica  e  riabilitazione" e' stabilito in quindici per il
primo anno di corso.
  Art.  227  -  il  terzo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Nefrologia  medica"  e'  stabilito  in  dodici  per il primo anno di
corso.
  Art.  235  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Ortopedia  e traumatologia" e' stabilito in trenta per il primo anno
di corso.
  Art.  236  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Ostetricia  e  ginecologia" e' stabilito in venticinque per il primo
anno di corso.
  Art.  239  - il settimo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Psichiatria" e' stabilito in venti per il primo anno di corso.
  Gli articoli 250 e 251, relativi alla scuola di specializzazione in
"Scienza dell'alimentazione e dietetica" che muta la denominazione in
quella di scuola di specializzazione in "Scienza dell'alimentazione",
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

      Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

  Art.  250.  -  La  durata del corso e' di tre anni. Il numero degli
iscritti  alla scuola e' fissato ad un massimo di venti per ogni anno
di corso.
  Direttore  della  scuola  e'  il  professore  ufficiale  di chimica
biologica.
  La  scuola  di  specializzazione  in  scienza dell'alimentazione e'
articolata in tre indirizzi:
    1) indirizzo dietetico;
    2) indirizzo nutrizionistico;
    3) indirizzo tecnologico.
  L'indirizzo  dietetico  mira  ad  approfondire  nei  medici le basi
teoriche  e  pratiche  di  fondamentale  importanza  per la dietetica
preventiva  e curativa ed a stimolare altresi' la ricerca scientifica
nel vasto campo della nutrizione umana.
  A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina
e chirurgia.
  L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di
laureati  in  settori  concernenti  lo  studio di problemi generali e
speciali  dell'alimentazione  negli  aspetti fisiologici, biochimici,
igienici,   ecologici,  economico-sociali,  nonche'  a  stimolare  la
ricerca scientifica nei sopracitati settori.
  A  tale  indirizzo  sono ammessi i laureati in chimica e tecnologia
farmaceutiche,  in  farmacia,  in  medicina  e chirurgia, in medicina
veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.
  L'indirizzo  tecnologico  mira alla preparazione di laureati per le
attivita'  direttive  in settori concernenti le tecnologie alimentari
in  funzione  dei loro riflessi nutrizionali ed igienici sul prodotto
finito, nonche' a stimolare la ricerca in questo settore.
  A  tale  indirizzo  sono  ammessi  i laureati in chimica, chimica e
tecnologia   farmaceutiche,  farmacia,  ingegneria  chimica,  scienze
agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.
  L'attivazione   di  quest'ultimo  indirizzo  e'  facoltativo  nelle
singole scuole.
  Art. 251. - Gli insegnamenti del primo biennio della scuola saranno
comuni ai tre indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i
tre indirizzi, saranno svolti nel terzo anno.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:

  1° Anno (comuni ai tre indirizzi):
    Chimica degli alimenti;
    Biochimica della nutrizione;
    Fisiologia generale della nutrizione;
    Istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

  2° Anno (comuni al tre indirizzi):
    Fisiologia della nutrizione umana;
    Igiene alimentare ed elementi di legislazione;
    Istituzioni di tecnologie alimentari;
    Biochimica patologica della nutrizione.

  3° Anno:
    A) Indirizzo dietetico:
      Alimentazione umana;
      Dietetica nell'eta' adulta;
      Dietetica nell'infanzia;
      Dietetica per le collettivita';
      Malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
      Dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.
    B) Indirizzo nutrizionistico:
      Alimentazione umana;
      Alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;
      Ecologia e geografia dell'alimentazione;
      Economia e statistica applicata all'alimentazione;
      Tecnica dei rilevamenti alimentari;
      Analisi    chimiche    degli    alimenti;   additivi   chimici,
sofisticazioni e adulterazioni alimentari.
    C) Indirizzo tecnologico:
      Microbiologia  e  chimica  delle  fermentazioni  nell'industria
alimentare;
      Tecnologie   industriali   di   preparazione,  conservazione  e
confezionamento degli alimenti di origine animale;
      Tecnologie   industriali   di   preparazione,  conservazione  e
confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
      Analisi    chimiche    degli    alimenti,    additivi   chimici
sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

  I  corsi  sopraindicati  possono  essere  integrati da insegnamenti
complementari,   nonche'   da   conferenze   su   argomenti  speciali
(psicologia    della    alimentazione,   antropologia   nutrizionale,
organizzazione  della  vigilanza  e  del controllo sulla produzione e
commercio degli alimenti e bevande, ecc.).
  Al  termine  di  ciascun  anno si avra' un solo esame generale, che
sara' effettuato a gruppo dai docenti delle varie discipline.
  La  specializzazione  sara'  conseguita  dopo la discussione di una
apposita tesi.
  Art.  252  -  il  terzo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Tisiologia  e  malattie  dell'apparato respiratorio" e' stabilito in
diciotto per il primo anno di corso.
  Art.  253  -  il  terzo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
"Urologia" e' stabilito in quattordici per il primo anno di corso.
  L'ordinamento  della  scuola di specializzazione in "Allergologia e
immunologia  clinica"  istituita  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  7  giugno  1972,  n.  421, e' modificato nel senso che il
numero  degli iscritti da ammettere alla scuola e' stabilito in dieci
per il primo anno di corso.
  L'ordinamento  della  scuola  di specializzazione in "Reumatologia"
istituita  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre
1972, n. 681, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola  e'  stabilito  in dieci per il primo anno di
corso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975
  Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 65