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LEGGE 16 luglio 1974, n. 722

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Testo in vigore dal: 12-2-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  per  la  protezione  dei ritrovati vegetali con annesso,
adottata  a  Parigi  il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante
modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre
1972.