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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1975, n. 2

Disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 marzo 1975, n. 48 (in G.U. 14/03/1975, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1975)
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Testo in vigore dal: 14-1-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  disposizioni
transitorie   alla   legge   14  ottobre  1974,  n.  497,  contro  la
criminalita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Appartiene  alla corte d'assise di appello la competenza a decidere
sull'appello  proposto  contro  le  sentenze  della  corte  d'assise,
pronunciate  in  base  al  primo capoverso dell'art. 29 del codice di
procedura  penale  anteriormente all'entrata in vigore della legge 14
ottobre 1974, n. 497, contro la criminalita'.
  La  Corte  di  cassazione,  quando  annulla con rinvio una sentenza
pronunciata   dalla   corte   d'assise   d'appello,   che  ha  deciso
sull'appello   proposto   avverso  le  sentenze  indicate  nel  comma
precedente,  rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra
le piu' vicine.