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LEGGE 23 dicembre 1974, n. 694

Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.

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Testo in vigore dal: 15-1-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  passeggero  in partenza dal territorio nazionale con aeromobile
nazionale  o  straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il
quale  porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni,
ha  l'obbligo  di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del
vettore   e  di  consegnarle  all'ufficio  di  polizia  di  frontiera
aeroportuale,  o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto,
anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
  L'ufficio  di  polizia  di  frontiera  aeroportuale  o l'ufficio di
polizia  dell'aeroporto  provvede  a  far  ispezionare  le  armi o le
munizioni  ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o
ad  altro  membro  dell'equipaggio  da  lui incaricato, che ne curano
l'imbarco  e  la  custodia  nella stiva dell'aeromobile o in apposito
contenitore.
  Al  termine  del  viaggio,  il ritiro delle armi o delle munizioni,
denunziate  e  consegnate  ai sensi del precedente comma, deve essere
richiesto  dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti
nello  scalo  nazionale  di  arrivo.  Le  armi  o  le  munizioni sono
trasportate  negli  stessi  uffici  a  cura  del vettore. Negli scali
esteri,   il   ritiro  delle  armi  o  delle  munizioni  e'  soggetto
all'osservanza delle disposizioni locali.