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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 687

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Testo in vigore dal: 29-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Ritenuta  la  necessita'  di emanare norme integrative e correttive
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente   istituzione   e   disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante  istituzione  e disciplina della imposta sul valore aggiunto,
sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

  Art. 2 - nel secondo comma:
    al  n.  5)  sono  aggiunte  le  parole:  "anche se determinata da
cessazione dell'attivita'".
    al  n. 6) e' soppresso l'inciso "ad esclusione delle assegnazioni
di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "In   deroga  alle  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  sono
considerate cessioni di beni:
    a)  le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro,
comprese  le  valute  estere  e  i  crediti  in valute estere; valori
bollati  e  postali,  marche  assicurative e valori similari; azioni,
obbligazioni  e  altri  titoli  non  rappresentativi  di merci; quote
sociali  o  associative;  oro  in  lingotti,  pani,  verghe, bottoni,
granuli; giornali quotidiani;
    b)  le  cessioni  che  hanno  per  oggetto  aziende,  compresi  i
complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con
contabilita' separata;
    c)  le  cessioni  che hanno per oggetto terreni, comprese le aree
edificabili,    nonche'    le   pertinenze   e   le   scorte   cedute
contestualmente;
    d)  le  cessioni  a  titolo  di  sconto  o  premio previste nelle
condizioni  generali  di  vendita  o nel contratto originario nonche'
quelle pattuite successivamente anche a titolo di abbuono ed eseguite
non  oltre  un anno dalla effettuazione dell'operazione o dell'ultima
delle  operazioni cui ineriscono; le cessioni di campioni gratuiti di
modico valore appositamente contrassegnati;
    e)  le  cessioni  di  cui al n. 4) fatte a enti pubblici e quelle
fatte   ad   associazioni   riconosciute   o   a   fondazioni  aventi
esclusivamente  finalita'  di  assistenza,  beneficenza,  educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica o a favore delle popolazioni
colpite  da  calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi
della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
    f)  i  conferimenti  nelle  societa'  od enti di cui al n. 6) e i
passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni;
    g)  le  assegnazioni  di  case  di  abitazione  fatte  ai soci da
cooperative  edilizie  a  norma  del regio decreto 29 aprile 1938, n.
1165,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  sull'edilizia
popolare ed economica, e successive modificazioni;
    h) le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore.

  Art. 3 - nel secondo comma:
    al n. 2) le parole: "e a diritti d'autore" sono sostituite con le
parole  "nonche'  a  diritti  d'autore  relativi alle opere di cui ai
numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle
opere  di  ogni  genere  utilizzate  da imprese a fini di pubblicita'
commerciale";
    al  n.  3)  e'  aggiunta  la frase: "Non costituiscono prestiti i
depositi  di  denaro  presso  aziende  e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente";
    al  n. 5) sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei contratti di
cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2".

  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Non costituiscono prestazioni di servizi:
    a)  le  prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui
al n. 3) del secondo comma dell'art. 2;
    b)  le  prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti
di  cui  alla lettera a) del terzo comma dell'art. 2, comprese quelle
relative  al  collocamento di azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci;
    c)  le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
di autore non compresi fra quelli indicati al n. 2) del secondo comma
e  le  prestazioni  relative  alla protezione dei diritti d'autore di
ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei
proventi;
    d) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai depositi
di cui al n. 3) del secondo comma;
    e)  i  conferimenti  nelle  societa'  ed enti di cui al n. 6) del
secondo comma dell'art. 2".

  Art. 4 - nel secondo comma:
    al n. 1) sono aggiunte le parole: "salvo il disposto dell'art. 5,
lettera b)";
    al  n.  2) dopo la parola "societa'", sono aggiunte le parole "di
cui al n. 1)".
  Nel  terzo  comma  sono  soppresse le parole "mediante una distinta
organizzazione".

  Il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
  "Le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle  societa'  in nome
collettivo  o  alle  societa'  semplici  a  seconda che abbiano o non
abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.
  Non  sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dai  partiti  politici  rappresentati  nelle  assemblee  nazionali  o
regionali.".

  Art. 5 - e' sostituito dal seguente:
  "Esercizio  di  arti  e  professioni.  -  Si considerano effettuate
nell'esercizio   di   arti   e   professioni,  sempre  che  rientrino
nell'attivita' esercitata:
    a) le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono
per   professione   abituale,   ancorche'  non  esclusiva,  qualsiasi
attivita'  di lavoro autonomo, fatta eccezione per quelle inerenti ai
rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa, di cui alla
lettera  a)  dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n. 597, rese nell'esercizio di attivita' per le
quali  non  sia  prescritta  l'iscrizione  in  albi,  ruoli o elenchi
professionali;
    b)  le  prestazioni  di  servizi  rese da societa' o associazioni
costituite  tra  artisti  e  professionisti  per l'esercizio in forma
associata  dell'arte  o della professione, fatta eccezione per quelle
rese   da   societa'   per  azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a
responsabilita' limitata, da societa' estere di tipo equivalente e da
associazioni riconosciute".

  Art.  6  -  nell'ultimo  comma  dopo  le parole "agli enti pubblici
territoriali" sono aggiunte le parole ", agli istituti universitari".

  Art.  7  - nel secondo comma, dopo le parole "da soggetti residenti
nello  Stato"  sono  aggiunte le parole: "o da stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".
  Nel   terzo   comma   sono   aggiunte  le  parole:  "o  da  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".
  Nel   quarto   comma   sono   aggiunte   le  parole  "o  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".
  Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Si  considerano  residenti  nello  Stato le persone fisiche che vi
hanno   la   residenza,   il   domicilio   o   l'oggetto   principale
dell'attivita'  ed  i  soggetti  diversi dalle persone fisiche che vi
hanno   la  sede  legale  o  amministrativa  o  l'oggetto  principale
dell'attivita'".
  Nell'ultimo  comma  le parole "8 e 9" sono sostituite con le parole
"8, 8-bis e 9".

  Art. 8 - e' sostituito dal seguente:
  "Cessioni     all'esportazione.     -     Costituiscono    cessioni
all'esportazione  le  cessioni eseguite, anche tramite commissionari,
mediante  trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori
del  territorio  doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi
commissionari,  anche  se i beni stessi prima dell'esportazione siano
sottoposti   presso   terzi,   per  conto  dell'acquirente  residente
all'estero,  a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o
adattamento   ad  altri  beni.  La  esportazione  deve  risultare  da
documento  doganale  o,  nel  caso  in  cui  avvenga tramite servizio
postale,  nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze,
di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
  Le  cessioni,  anche  tramite  commissionari,  di beni destinati ad
essere  esportati dal cessionario o da suoi commissionari nello Stato
originario   non   sono   soggette   all'imposta   a  condizione  che
l'esportazione  avvenga  nel  termine  di  otto  mesi dalla consegna.
L'esportazione  deve  risultare  da  vidimazione apposta dall'ufficio
doganale  o  dall'ufficio  postale  sull'esemplare  della  fattura in
possesso del cessionario.
  Le  cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi ad esportatori
abituali  possono  essere  effettuate  senza  pagamento dell'imposta,
sempreche'  questa  sia  detraibile  a  norma  dell'art.  19, primo e
secondo  comma,  su  dichiarazione scritta e sotto la responsabilita'
del  cessionario o committente, nei limiti dell'ammontare complessivo
dei  corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  dal  medesimo,  anche
tramite   commissionari,   nell'anno  solare  precedente  ovvero,  se
superiore,  nei  limiti  dell'ammontare corrispondente alla media dei
corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  nell'ultimo  triennio.  E'
considerato  esportatore  abituale  chi  nell'anno  o nella media del
triennio  solare  precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo
complessivo,   tenendo  conto  anche  delle  esportazioni  effettuate
tramite  commissionari,  superiore  rispettivamente  ai quaranta o ai
trenta  per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art.
20 con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito o
depositati  in  luoghi  soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti
che  si avvalgono della qualita' di esportatore abituale devono darne
comunicazione  scritta  allo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente  entro  il  31  gennaio  ovvero  anche oltre tale data, ma
anteriormente   al  momento  di  effettuazione  di  operazioni  senza
pagamento dell'imposta, indicando il volume di affari dell'anno o del
triennio   precedente   e  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalle
esportazioni effettuate nel periodo stesso".

  Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
  "Art.   8-bis   -   Operazioni   assimilate   alle   cessioni  alla
esportazione. - Sono assimilate alle cessioni all'esportazione di cui
al  primo  comma  dell'art.  8:  a)  le  cessioni di navi, escluse le
imbarcazioni e navi da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.
50; b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad imprese di
navigazione aerea o a organi statali ancorche' dotati di personalita'
giuridica;  c)  le  cessioni  ad  imprese  di navigazione marittima o
aerea, ad esercenti la pesca o ad organi statali di apparati motori e
loro  componenti e di beni destinati a dotazione o provvista di bordo
delle navi o degli aeromobili.
  Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del
secondo comma dell'art. 8.
  Non  sono  soggetti  all'imposta:  a)  le  prestazioni  di  servizi
relativi  alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione,   allestimento  o  arredamento  delle  navi  e  degli
aeromobili  di cui al precedente comma, nonche' degli apparati motori
e  loro componenti e delle dotazioni di bordo, effettuate da cantieri
o   altri   assuntori  ovvero,  in  tutto  o  in  parte,  da  imprese
sub-contraenti;  b)  l'uso  dei  bacini  di  carenaggio  da parte dei
cantieri o altri assuntori, degli armatori o proprietari delle navi e
le  connesse  cessioni e prestazioni; c) le cessioni dei contratti di
cui alla lettera a) del presente comma.
  Per gli acquisti di beni e di servizi, da utilizzarsi nella propria
attivita'  dai  soggetti  che  effettuano le cessioni di cui al primo
comma o che eseguono i lavori indicati nel secondo comma si applicano
le disposizioni del terzo comma dell'art. 8 senza limiti d'importo.
  La  disposizione  del  precedente  comma  non  si  applica  per gli
acquisti  di beni e servizi impiegati nella produzione di dotazioni o
provviste  di bordo, ad eccezione di quelli effettuati da soggetti il
cui  volume  di affari nell'anno solare precedente sia costituito per
almeno  il  cinquanta  per  cento  dai ricavi dei lavori indicati nel
secondo comma del presente articolo".

  Art. 9 - nel primo comma:
    dopo  il n. 1) e' aggiunto il seguente n. 1-bis): "il transito in
trafori e tratte autostradali internazionali";
    il n. 2) e' sostituito dal seguente:
      "i  trasporti  nel  territorio  dello  Stato relativi a beni in
esportazione  o  in  transito  nonche'  quelli  relativi  a  beni  in
importazione  dichiarati in dogana franco destino e quelli relativi a
beni in importazione eseguiti per conto di committenti esteri";
    al   n.  5)  sono  soppresse  le  parole:  "relativi  a  beni  in
importazione  o  in  esportazione",  e  dopo  la parola "simili" sono
aggiunte le parole: "relativi ai beni di cui al punto 2)";
    il n. 6) e' sostituito dal seguente:
    "6)  i  servizi  prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli
scali   ferroviari   di   confine   che  riflettono  direttamente  il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di
beni o mezzi di trasporto; nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari";
    al n. 7) dopo la parola "esportazione" sono aggiunte le parole "o
in  transito",  e dopo la parola "persone" sono aggiunte le parole "o
di beni";
    il n. 8) e' sostituito dal seguente:
    "  8)  le  manipolazioni  usuali eseguite nei depositi doganali a
norma  dell'art.  152,  primo  comma,  del  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";
    il n. 9) e' sostituito dal seguente:
      "9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
eseguiti  per  conto  di  committenti residenti all'estero su beni di
provenienza  estera  non ancora definitivamente importati, nonche' su
beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati".

  Art. 10 - nel primo comma:
    al  n. 1) dopo le parole "non si applica" sono aggiunte le parole
"agli affitti di aziende commerciali e...";
    il  n.  2)  e'  sostituito dal seguente: "il servizio postale, il
servizio  telegrafico nazionale e il servizio di bancoposta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156";
    al  n.  3)  sono  soppresse  le parole: "compresi i diritti sulle
pubbliche affissioni";
    al n. 11) le parole "di cura e ricovero rese" sono sostituite con
le parole "di ricovero e cura rese ai ricoverati";
    il n. 17) e' soppresso.

  Nel  secondo  comma tra le parole "e successive modificazioni" e la
parola  "nonche'"  sono  inserite le parole ", le operazioni indicate
nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764".

  Art.  15  -  nel  primo comma, al n. 2) le parole "aumentato di tre
punti" sono sostituite con le parole "aumentato di quattro punti".

  Art. 16 - nel terzo comma sono soppresse le parole:
"con  materie  fornite  in tutto o in parte prevalente dal prestatore
del servizio".

  Art. 17 - dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Gli  obblighi  ed  i  diritti  derivanti  dalla  applicazione  del
presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio
dello  Stato  da  o  nei  confronti di soggetti non residenti e senza
stabile   organizzazione   in  Italia,  possono  essere  adempiuti  o
esercitati,  nei  modi  ordinari,  da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma
dell'art.  53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli
obblighi  derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina
del   rappresentante  deve  essere  comunicata  all'altro  contraente
anteriormente all'effettuazione dell'operazione".
  Nell'ultimo  comma  sono  premesse  le  parole:  "In mancanza di un
rappresentante   nominato  ai  sensi  del  comma  precedente"  ed  e'
soppressa la parola "occasionalmente".

  Art. 18 - il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della
fattura   il   prezzo  o  il  corrispettivo  si  intende  comprensivo
dell'imposta.  Se  la  fattura  e' emessa su richiesta del cliente il
prezzo  o  il  corrispettivo  deve essere diminuito della percentuale
indicata nel quarto comma dell'art. 27.
  La  rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4)
e 5) dell'art. 2".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  credito  di  rivalsa  ha privilegio speciale sui beni immobili
oggetto  della  cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi
degli  articoli  2758  e  2772  del codice civile e, se relativo alla
cessione  di  beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili
del  debitore  con  lo stesso grado del privilegio generale stabilito
nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto".

  Art.  19 - nel primo comma la parola "secondo" e' sostituita con la
parola "terzo" ed e' soppresso il secondo periodo.
  Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "In deroga alla disposizione del comma precedente:
    a)  l'imposta  relativa  all'acquisto o all'importazione dei beni
indicati  ai  numeri  14),  22),  23),  24),  25) e 26) dell'allegata
tabella  B  e'  ammessa  in detrazione soltanto se i beni stessi sono
destinati   ad  essere  utilizzati  come  strumentali  nell'attivita'
propria  dell'impresa o nello esercizio dell'arte o della professione
o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attivita'
propria dell'impresa;
    b)  l'imposta  relativa  all'acquisto o all'importazione di altri
beni  elencati  nella detta tabella e' ammessa in detrazione soltanto
se  la  lavorazione,  il commercio o il noleggio di tali beni rientra
nella  attivita'  propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti o professioni;
    c)  per gli enti di cui al terzo comma dell'art. 4, la detrazione
dell'imposta,  con  le limitazioni di cui alle lettere precedenti, e'
ammessa  soltanto  se  l'attivita'  commerciale  o  agricola, nel cui
esercizio  sono acquistati o importati i beni o i servizi, e' gestita
con contabilita' separata".
  Nel  quarto  comma sono soppresse le parole "distintamente e"; sono
aggiunte  alla  fine  le  parole:  "relativamente alle operazioni non
ancora registrate".
  Nell'ultimo comma, le parole "secondo comma" sono sostituite con le
parole: "terzo comma".

  Art.  21  -  nel  primo  comma e' aggiunto il seguente periodo: "la
fattura  si  ha  per  emessa all'atto della sua consegna o spedizione
all'altra parte".
  Nel  quinto  comma  la parola "secondo" e' sostituita con la parola
"terzo".
  Nel sesto comma le parole "8 e 9" sono sostituite con le parole "8,
8-bis e 9".
  E' aggiunto il seguente comma: "Le spese di emissione della fattura
e  dei  conseguenti  adempimenti  e  formalita'  non  possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

  Art.  22 - nel primo comma, dopo le parole "se non e' richiesta dal
cliente"   sono   aggiunte   le  parole  "non  oltre  il  momento  di
effettuazione dell'operazione";
    al  n.  3)  sono  aggiunte  le  parole "e di veicoli e bagagli al
seguito".
  Nel  secondo  comma  le parole "ad altre categorie di Imprese" sono
sostituite con le parole "ad altre categorie di contribuenti".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  imprenditori che acquistano da commercianti al minuto beni la
cui  lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attivita' propria
della impresa sono obbligati a richiedere la fattura".

  Art.  23  - nel secondo comma le parole "al secondo comma dell'art.
17" sono sostituite con le parole "al terzo comma dell'art. 17".
  E' aggiunto il seguente comma:
  "Per  le  fatture di importo inferiore a lire ventimila puo' essere
annotato,  in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale
devono  essere  indicati  i  numeri  delle  fatture cui si riferisce,
l'ammontare  complessivo  imponibile  delle  operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata".

  Art.  24  - nel primo comma la parola "devono" e' sostituita con la
parola  "possono";  l'ultimo  periodo  e' sostituito con il seguente:
"L'annotazione  deve  essere  eseguita  entro  il  giorno non festivo
successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate".
  Nel  secondo  comma la parola "secondo" e' sostituita con la parola
"terzo".

  Art.  25 - nel primo comma la parola "secondo" e' sostituita con la
parola "terzo" ed e' aggiunto il seguente periodo: "Per le fatture di
importo  inferiore a lire ventimila puo' essere annotato, in luogo di
ciascuna,   un  documento  riepilogativo,  sul  quale  devono  essere
indicati  i  numeri  delle  fatture  cui  si  riferisce,  l'ammontare
imponibile  complessivo  delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,
distinti secondo l'aliquota applicata".
  Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le  fatture  di  importo  inferiore  a  lire diecimila possono non
essere   annotate  sempreche'  non  siano  relative  a  beni  la  cui
lavorazione,  commercio  o  noleggio  rientra  nell'attivita' propria
dell'impresa".

  Art.  26  -  nel  primo comma dopo la parola "successivamente" sono
aggiunte le parole "all'emissione della fattura o".
  Sono aggiunti i seguenti commi:
  "La  correzione di errori materiali o di calcolo nelle o di calcolo
nelle  registrazioni  di  cui  agli articoli 23, 25 e 39 ovvero nelle
dichiarazioni  di  cui  agli  articoli  27  e 33, secondo comma, puo'
essere effettuata, entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati
rilevati  e  comunque  non  oltre  il  termine di presentazione della
dichiarazione  annuale,  mediante  annotazione  nei  registri  di cui
all'art.  23  delle variazioni dell'imposta in aumento e nel registro
di  cui  all'art. 25 delle variazioni dell'imposta in diminuzione. La
correzione di errori materiali nelle registrazioni di cui all'art. 24
puo'  essere  effettuata  con  le  stesse  modalita'  e  negli stessi
termini,  se  derivanti  da  errori  di trascrizione di dati indicati
nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
  Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma  e quelle per errori di
registrazione  di  cui  al quarto comma possono essere effettuate dal
cedente  o  prestatore  del  servizio e dal cessionario o committente
anche  mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri  di  cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro di cui
all'articolo 25".

  Art.  27  - nel secondo comma dopo la parola "primo" e' aggiunta la
parola "secondo".
  Nel  quinto  comma  la  parola  "terzo" e' sostituita con la parola
"quarto".
  Nel  sesto  comma  il  primo periodo e' sostituito dal seguente: "I
contribuenti  che  effettuano  operazioni  nell'esercizio di impresa,
tranne  quelli  indicati  nel  terzo  comma  dell'art. 4 e quelli che
esercitano  attivita'  consistenti  esclusivamente  in operazioni non
imponibili  o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel
mese   precedente   non   e'   stata   registrata  alcuna  operazione
imponibile".

  Art.  28  -  nel  secondo  comma,  n.  3),  la  parola "secondo" e'
sostituita  con  la  parola "terzo" e la parola "terzo" e' sostituita
con la parola "quarto".
  Nell'ultimo  comma  la  parola "quinto" e' sostituita con la parola
"sesto". -

  Art.  29  -  nel primo comma le parole: "delle fatture emesse" sono
sostituite con le parole: "dei corrispettivi risultanti dalle fatture
emesse e registrate"; sono aggiunte alla fine le parole "ad eccezione
di  quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle
operazioni  di  cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 22 e di quelle emesse
dai  distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo.
Gli artisti e i professionisti nonche' i soggetti di cui alla lettera
b)  dell'art.  5  debbono  indicare nell'elenco soltanto i nominativi
delle   imprese   nei   confronti   delle   quali   hanno  effettuato
prestazioni".
  Nel  secondo  comma  dopo  le  parole  "l'ammontare  imponibile" e'
aggiunta  la  parola:  "complessivo";  sono soppresse le parole: "gli
estremi delle fatture ricevute".

  Art.  30 - nel secondo comma le parole: "il contribuente ha diritto
a  sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a computarne in detrazione
l'importo  nell'anno  successivo  annotandolo  nel  registro indicato
dall'articolo  25" sono sostituite con le parole: "il contribuente ha
diritto  a  sua  scelta  di  computare  l'importo  dell'eccedenza  in
detrazione  nell'anno  successivo,  annotandolo nel registro indicato
dall'art.  25,  ovvero  di  chiederne in tutto o in parte il rimborso
all'atto della presentazione della dichiarazione stessa".
  Nell'ultimo  comma  la  parola "quinto" e' sostituita con la parola
"sesto".

  Art. 31 - e' sostituito dal seguente:
  "Determinazione   dell'imposta   in  misura  fissa  ed  esonero  da
adempimenti.  -  I contribuenti che, nell'anno solare, non realizzano
un  volume  d'affari superiore a due milioni di lire, debbono versare
l'imposta  nella  misura  fissa  di  lire  ventimila  all'atto  della
presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere redatta in
conformita'  di  uno  speciale  modello  approvato  con  decreto  del
Ministro  per  le finanze e presentata entro il 31 gennaio di ciascun
anno.  Qualora  nel  corso dell'anno i contribuenti avessero eseguito
versamenti  d'imposta  in  misura  superiore  a  lire ventimila hanno
diritto al rimborso dell'eccedenza.
  I  contribuenti  che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato
un  volume  d'affari  non  superiore  a  due  milioni  di  lire, sono
esonerati   dagli   obblighi   di   fatturazione,   registrazione   e
presentazione  di  dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo
di  numerare  e conservare le fatture e le bollette doganali relative
agli acquisti e alle importazioni.
  Se  nel  corso  dell'anno  il  limite  di  due  milioni  di lire e'
superato,   le   disposizioni   del   secondo  comma  concernenti  la
fatturazione  e  la  registrazione  cessano  di  avere applicazione a
partire   dall'operazione   con  cui  il  limite  e'  superato  e  il
contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a
tutte  le  operazioni  effettuate  dall'inizio dell'anno e versare in
unica  soluzione  la  relativa  imposta.  Tuttavia  gli  obblighi  di
fatturazione  e  registrazione  possono  essere  assolti  secondo  le
modalita'  semplificate  previste  dal  successivo  art. 32 e, per le
operazioni  effettuate  nel  corso  del  mese  in  cui  il  limite e'
superato,  possono  essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del
mese successivo.
  Il  contribuente  che  non intende avvalersi delle disposizioni del
presente articolo deve dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio.

  Art. 32 - e' sostituito dal seguente:
  "Semplificazioni   per   i   contribuenti   minori   relative  alla
fatturazione  e  alla  registrazione. - I contribuenti che, nell'anno
solare  precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore
a  centoventi  milioni  di  lire,  possono  adempiere gli obblighi di
fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la
tenuta di un bollettario a madre e figlia.
  Le  operazioni  devono  essere descritte, con le indicazioni di cui
all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte
figlia  costituisce  fattura  agli effetti dell'art. 21 e deve essere
consegnata  o  spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma
dello stesso articolo.
  Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le
caratteristiche   del  bollettario  tenendo  conto  della  disciplina
stabilita  per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

  Art. 33 - e' sostituito dal seguente:
  "Semplificazioni   per   i   contribuenti   minori   relative  alle
dichiarazioni ed ai versamenti. - I contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a dodici
milioni  di  lire  sono  esonerati  dall'obbligo  delle dichiarazioni
mensili  e  devono  presentare  la  dichiarazione annuale entro il 31
gennaio  versando  contemporaneamente  l'imposta  corrispondente alle
operazioni effettuate nell'anno.
  I  contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume  d'affari  superiore  a  dodici ma non a centoventi milioni di
lire  devono  provvedere alle dichiarazioni ed ai versamenti previsti
nell'art.  27,  anziche'  mensilmente,  entro  il  mese  successivo a
ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume
d'affari  dell'anno  solare  precedente  abbia o non abbia superato i
trentasei milioni.
  Nell'ipotesi  prevista  nel  comma  precedente  i contribuenti sono
dispensati  dalla  dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo
trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel
mese  di  gennaio  in  conformita'  di apposito modello approvato con
decreto del Ministro per le finanze".

  Art.  34  -  il  terzo,  quarto  e quinto comma sono sostituiti dai
seguenti:
  "Il   contribuente   ha   facolta'   di   optare,   all'atto  della
dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale.
  I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente
hanno  realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni
di  lire,  e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti
di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio
non  abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di
fatturazione,   registrazione,   dichiarazione  e  versamento,  fermo
restando  l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali  relative  agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o
committenti,   se   acquistano   i   beni   o  utilizzano  i  servizi
nell'esercizio  di  una  impresa,  debbono  emettere  fatture  con la
distinta  indicazione  della  imposta  e  consegnarne copia all'altra
parte,  con  le  modalita'  e  nei  termini  di  cui  allo  art.  21,
numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di
questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare
successivo  a  quello  in cui sia stato superato il limite di ventuno
milioni.
  Non  sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni
dell'art. 2:
    a)  le  cessioni  dei  prodotti  agricoli e ittici elencate nella
prima  parte  dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al
primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti
diversi da quelli indicati nell'art. 4;
    b)  i  passaggi  dei  prodotti  stessi  a  cooperative e relativi
consorzi  ai  fini  della vendita per conto di produttori soci, anche
previa  manipolazione e trasformazione, nonche' a enti che provvedono
per  legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori.
  Le  disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si
applicano  alle  cooperative  e  relativi  consorzi  che  ne facciano
espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio".

  Art. 35 - il titolo e' modificato come segue:
  "Inizio, variazione e cessazione di attivita'".
  Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "In  caso di cessazione di attivita', deve esserne data notizia nei
modi  e  nei  termini di cui al precedente comma. Entro il terzo mese
successivo  deve essere presentata la dichiarazione finale, redatta a
norma  dello  art.  28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo
anche conto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2, n. 5)".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  soggetti  che  intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o
professione,  se  ritengono  di  realizzare  un  volume di affari che
comporti  l'applicazione  dell'art.  31, degli articoli 32 e 33 o del
quarto  comma  dell'art.  34, devono indicarlo nella dichiarazione da
presentare  a  norma del primo comma e devono osservare la disciplina
rispettivamente stabilita".

  Art. 36 - e' sostituito dal seguente:
  "Esercizio   di   piu'  attivita'.  -  I  soggetti  che  esercitano
contemporaneamente  un'impresa  e  un'arte o professione, ovvero piu'
attivita'  di  impresa  che  per  loro  natura  od  oggetto importano
modalita'  diverse  di applicazione dell'imposta, devono osservare le
disposizioni del presente decreto distintamente per ciascuna di esse,
tenendo  anche  conto  del  rispettivo  volume di affari. Tuttavia le
registrazioni  relative  alle  operazioni  effettuate  possono essere
eseguite   distintamente   in   un   unico   registro  opportunamente
predisposto      dal      contribuente,     previamente     approvato
dall'Amministrazione finanziaria.
  I  soggetti di cui al precedente comma hanno facolta' di optare per
l'applicazione  dell'imposta  cumulativamente  per tutte le attivita'
esercitate,  esclusa  quella  agricola, dandone comunicazione scritta
all'ufficio  contestualmente  alla prima dichiarazione da presentare.
In  tal  caso  l'imposta  si  applica  nei  modi  normali,  salvo  il
riferimento  al  volume  di  affari  complessivo del soggetto ai fini
degli  articoli  31,  32  e  33. L'opzione e' vincolante per tre anni
solari".

  Art. 38 - nel secondo comma sono soppresse le parole "e nel secondo
comma dell'art. 32".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre
mesi   dalla  richiesta  fatta  in  sede  di  dichiarazione  annuale,
prestando,  prima  dell'esecuzione del rimborso e per la durata di un
anno  dal  rimborso medesimo, cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un
istituto  o  azienda  di  credito  o  da un'impresa commerciale che a
giudizio  dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
solvibilita',  o  mediante  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  un
istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato".

  Art. 39 - il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di
cui   all'art.   32,  devono  essere  numerati  e  bollati  ai  sensi
dell'articolo  2215  del  codice  civile, in esenzione dai tributi di
bollo  e  di  concessione  governativa e devono essere tenuti a norma
dell'art.  2219  dello  stesso  codice. La numerazione e la bollatura
possono  essere  eseguite  anche dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  o  dall'ufficio  del  registro.  Se  la  numerazione  e  la
bollatura  non  sono  state effettuate dallo ufficio dell'imposta sul
valore  aggiunto  competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite
deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari" 9
fogli   mobili   o  tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo
modalita'  previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
  Il terzo comma e' sostituito con il seguente:
  "I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati nonche' le
fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri documenti previsti dal
presente  decreto  devono  essere conservati a norma dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e'
ammesso  l'impiego  di  sistemi  fotografici di conservazione secondo
modalita'  previamente  approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".

  Art.  40  - nel primo comma le parole "il domicilio, la residenza o
la   stabile  organizzazione"  sono  sostituite  con  le  parole  "il
domicilio  fiscale  ai  sensi  degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

  Art. 65 - e' soppresso.

  Art. 68 - e' sostituito dal seguente:
  "Importazioni   non  soggette  all'imposta.  -  Non  sono  soggette
all'imposta   le  importazioni  dei  beni  indicati  nell'art.  8-bis
sempreche' ricorrano le condizioni ivi stabilite.
  Le  disposizioni  del terzo comma dell'art. 2 e quelle dell'art. 72
valgono anche per le importazioni".

  Art.  69 - nel primo comma le parole: "degli altri diritti doganali
dovuti" sono sostituite con le parole:
  "dei  dazi  stessi  e  degli  altri  diritti  doganali  dovuti,  ad
eccezione dell'imposta sul valore aggiunto".

  Art. 70 - dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "L'imposta  dovuta  per l'introduzione dei beni nello Stato tramite
il   servizio  postale  deve  essere  assolta  secondo  le  modalita'
stabilite  con  apposito  decreto  del  Ministro  per  le  finanze di
concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni".

  Art. 71 - nel primo comma dopo le parole "Citta' del Vaticano" sono
aggiunte  le  parole:  ",  comprese  le  aree  in  cui  hanno sede le
istituzioni  e  gli  uffici  richiamati  nella  convenzione  doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930".
  Nel  secondo  comma  dopo  le  parole:  "Citta'  del Vaticano" sono
aggiunte  le  parole: ", comprese le aree di cui al primo comma,"; la
parola "secondo" e' sostituita con la parola "terzo".

  Art.  72  - nel secondo comma le parole "8 e 9" sono sostituite con
le parole "8, 8-bis e 9".
  Il terzo comma e' sostituito con il seguente:
  "Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano anche alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
    1)  alle  sedi  ed  ai  rappresentanti  diplomatici  e consolari,
compreso  il  personale  tecnico amministrativo, appartenenti a Stati
che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed
ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
    2)  ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali
militari  internazionali  ed agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione  del  trattato  del  nord-Atlantico,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni  istituzionali,  nonche'  all'Amministrazione della
difesa  qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il
suddetto trattato;
    3)  alle  Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione
di  contratti  di  ricerca  e  di  associazione conclusi con le dette
comunita',  nei  limiti  per questi ultimi della partecipazione della
Comunita' stessa;
    4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni
specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
    5)   all'Istituto   universitario  europeo  nell'esercizio  delle
proprie funzioni istituzionali.
    Le  disposizioni  di cui al precedente comma trovano applicazione
per  gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di
beni  e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore alle lire
cinquecentomila".

  Art. 73 - e' sostituito dal seguente:
  "Modalita'  e  termini  speciali. - Il Ministro per le finanze, con
propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini:
    a)  per  l'emissione,  numerazione,  registrazione, conservazione
delle  fatture  o  per la registrazione dei corrispettivi relativi ad
operazioni  effettuate  dalla  stessa  impresa  in diversi settori di
attivita'  e  a  operazioni  effettuate a mezzo di sedi secondarie od
altre   dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  o  di
commissionari;
    b)  per  l'emissione  delle  fatture  relative a cessioni di beni
inerenti   a   contratti  estimatori,  a  cessioni  di  imballaggi  e
recipienti  di  cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita'
delle  pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e'
commisurato   ad   elementi   non  ancora  conosciuti  alla  data  di
effettuazione dell'operazione;
    c)  per  l'emissione,  numerazione, registrazione e conservazione
delle   fatture   relative   a   prestazioni  di  servizi  effettuate
nell'esercizio   di   arti   e   professioni  per  le  quali  risulti
particolarmente  onerosa  e  complessa l'osservanza degli obblighi di
cui al titolo secondo del presente decreto;
    d)  per  le  registrazioni  di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39,
qualora  il  contribuente  utilizzi  macchine elettrocontabili, fermo
restando  l'obbligo di tener conto nelle dichiarazioni previste dagli
articoli   27   e   seguenti   di  tutte  le  operazioni  soggette  a
registrazione nel periodo cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
    Con  decreti  del  Ministro per le finanze possono inoltre essere
determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare,
senza   applicazione   dell'imposta,  la  restituzione  alle  imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da
disposizioni  legislative,  usi  commerciali o clausole contrattuali.
Per   determinate   categorie   di  beni,  contenuti  in  recipienti,
imballaggi  e  simili per la diretta vendita al consumo potra' essere
disposta  l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il
pagamento d'imposta".
  Dopo l'art. 74 e' aggiunto il seguente:

  "Art.  74-bis  -  Disposizioni  per il fallimento e la liquidazione
coatta  amministrativa.  - Per le operazioni effettuate anteriormente
alla   dichiarazione   di   fallimento   o   di  liquidazione  coatta
amministrativa,   gli   obblighi  di  fatturazione  e  registrazione,
sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere
adempiuti  dal  curatore  o dal commissario liquidatore entro quattro
mesi  dalla  nomina.  Entro  lo stesso termine deve essere presentata
apposita  dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli
articoli  28  e  29,  relativamente  alle operazioni registrate nella
parte  dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o
di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.
  Per  le  operazioni  effettuate  successivamente  alla apertura del
fallimento  o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli
adempimenti  previsti dal presente decreto anche se e' stato disposto
l'esercizio  provvisorio,  devono  essere eseguiti dal curatore o dal
commissario  liquidatore.  Le  fatture  possono  essere  emesse entro
trenta  giorni  dal  momento  di  effettuazione delle operazioni e le
dichiarazioni  di  cui agli articoli 27 e 33 devono essere presentate
solo  se  nel  mese,  trimestre  o  semestre  precedente  siano state
registrate operazioni imponibili".

  Art. 75 - e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  venti  per  cento  dei  proventi  delle sanzioni pecuniarie e'
devoluto  ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui
appartengono  gli  accertatori, con le modalita' previste con decreto
del  Ministro  per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6
della legge 15 novembre 1973, n. 734".

  Art.  83 - nel primo comma al n. 1) e' aggiunto il seguente periodo
"Tuttavia  per  i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate
alla  legge  12  agosto  1957,  n.  757,  e successive modificazioni,
l'imposta  detraibile, anche se la detrazione sia stata gia' operata,
e'   determinata  applicando  all'ammontare  imponibile  le  aliquote
stabilite  a  norma  della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
modificazioni".