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LEGGE 8 ottobre 1974, n. 618

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

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Testo in vigore dal: 19-12-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  sull'interdizione  della  messa  a  punto,  produzione e
immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche
e  sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10
aprile 1972.