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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1195

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Gli articoli 307 e 308, relativi alla scuola di perfezionamento  in
filologia moderna, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo: 
  Art. 307. - Il consiglio direttivo della scuola, formate da tutti i
docenti dell'istituto di filologia moderna, stabilisce ogni  anno  il
programma dei corsi e dei seminari  che,  nell'ambito  delle  materie
attinenti  alla  filosofia  moderna,  saranno   tenuti   da   docenti
dell'Istituto o a cio' espressamente invitati. I corsi avranno durata
annuale o semestrale e potranno essere integrati da cicli piu' brevi. 
  Gli iscritti dovranno ottenere alla fine di ogni anno un  attestato
di frequenza e di partecipazione attiva ai seminari;  tale  attestato
non sara' concesso a chi risultera' assente a piu' di un quarto delle
sedute. 
  Per il conseguimento  del  diploma  sono  richiesti  due  attestati
annuali  di  frequenza  e  partecipazione  e   la   presentazione   e
discussione di un lavoro scientifico originale. 
  L'art. 347, relativo  alla  scuola  di  perfezionamento  in  storia
dell'arte  medioevale  e  moderna,  e'  abrogato  e  sostituito   dal
seguente: 
  "E'   titolo   necessario   per   l'ammissione   alla   scuola   di
perfezionamento la laurea in lettere o in filosofia  o  in  lingue  e
letterature moderne straniere d'indirizzo europeo, o in  architettura
o in sociologia o in scienze sociali. Possono essere ammessi anche  i
laureati in materie letterarie o in  pedagogia  presso  i  magisteri.
L'ammissione alla scuola si consegue in base al risultato positivo di
un colloquio sostenuto  dinanzi  ad  una  commissione  di  professori
designati dal comitato direttivo della scuola e volto ad accertare la
preparazione in storia dell'arte degli aspiranti e le loro attitudini
alla ricerca". 
  Art.  348  -  all'elenco  degli  insegnamenti   della   scuola   di
perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna sono inclusi
quelli di: 
 
    Storia dell'arte contemporanea; 
    Legislazione e amministrazione del patrimonio artistico. 
 
  Nello  stesso  articolo  il  penultimo  comma  viene   abrogato   e
sostituito dal seguente: 
  "Tre di tali materie, a scelta degli allievi, sono oggetto di esami
biennali; tutte le altre sono oggetto di esami annuali". 
  L'art. 349, relativo  alla  scuola  di  perfezionamento  in  storia
dell'arte medioevale e  moderna,  viene  abrogato  e  sostituito  dal
seguente: 
  "Direttore  della  scuola  di  perfezionamento  e'   il   direttore
dell'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta'
di lettere, coadiuvato da  un  comitato  direttivo  del  quale  fanno
parte: a) i titolari di ruolo  delle  cattedre  di  storia  dell'arte
medioevale e moderna della facolta'; b) i professori fuori  ruolo  di
storia dell'arte medioevale e moderna della facolta'; c) il  titolare
di ruolo della cattedra di  archeologia  e  storia  dell'arte  antica
della   facolta';   d)    professori    aggregati    di    discipline
storico-artistiche della facolta'". 
  L'art. 351, relativo  alla  scuola  di  perfezionamento  in  storia
dell'arte medioevale e  moderna,  viene  abrogato  e  sostituito  dal
seguente: 
  "Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli allievi dovranno
presentare una dissertazione scritta, frutto di studi e  di  ricerche
personali in una qualsiasi delle materie di insegnamento,  eccettuate
quelle per le quali esistono nell'Universita'  di  Napoli  scuole  di
perfezionamento specifiche". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 135. - SCIARRETTA