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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1191

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato  con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e' modificato
con   regio   decreto   13   ottobre  1927,  n.  2227,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art. 96, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del
corso  di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che
gli insegnamenti complementari di "Chirurgia sperimentale" e "Scienza
dell'alimentazione"   mutano   rispettivamente  la  denominazione  in
"Chirurgia  sperimentale  e  fisiopatologia  chirurgica"  e  "Scienza
dell'alimentazione e dietetica".
  L'art.  141, relativo al corso di laurea in farmacia, e' soppresso,
con   il   relativo  spostamento  della  numerazione  degli  articoli
successivi.
  La scuola, diretta a fini speciali, per tecnici fisioterapisti muta
la denominazione in "Scuola per terapisti della riabilitazione".
  Gli  articoli  595,  596,  597,  598,  599, relativi alla scuola di
perfezionamento   per   tecnici   fisioterapisti,  sono  soppressi  e
sostituiti   dai  seguenti,  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi.

              Scuola per terapisti della riabilitazione

  Art.  595.  -  La  sede  della  scuola  e'  la  clinica  ortopedica
dell'Universita'  di  Bologna,  ubicata  presso l'istituto ortopedico
Rizzoli.
  Il direttore della clinica ortopedica e' il direttore della scuola;
la  direzione  didattica  si avvale della collaborazione dei titolari
degli  insegnamenti  di terapia fisica e di clinica neurologica e del
dirigente il servizio di riabilitazione.
  Art.  596.  - Scopo della scuola e' quello di dare una preparazione
teorica  e  pratica  sui  problemi  della riabilitazione dei minorati
fisici e del loro reinserimento nell'ambiente socio-economico.
  Art. 597. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di
terapista   della   riabilitazione  e'  di  tre  anni:  i  primi  due
consistenti   in   lezioni   teoriche   e   pratiche   sulle  materie
propedeutiche;  il  terzo  di  tirocinio  pratico  presso i centri di
riabilitazione delle cliniche:
    ortopedica,  neurologica,  medica  (sezione  di  terapia  fisica)
dell'Universita' di Bologna.
  Art.  598.  -  Gli  allievi  hanno  l'obbligo  della frequenza alle
lezioni ed ai tirocini.
  Art.  599.  -  Possono  accedere  alla scuola gli allievi di ambo i
sessi  di  eta'  non  inferiore  a 17 anni, in possesso del titolo di
studio prescritto per l'ammissione alla Universita'.
  Art.  600.  -  Il  numero  massimo  degli  allievi  che  si possono
iscrivere e' di venticinque per ogni anno di corso.
  Gli  aspiranti  ad  ottenere  l'iscrizione  al 1° anno della scuola
devono  sostenere  un  esame  di  ammissione consistente in una prova
orale  di  cultura generale ed attitudinale; e' richiesto inoltre, in
via preliminare, un certificato di sana e robusta costituzione.
  Art. 601. - Le materie di insegnamento sono:

    1° Anno:
      Nozioni generali di anatomia;
      Nozioni generali di fisiologia;
      Fisiologia dell'apparato locomotore;
      Fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico;
      Fisiologia del sistema cardio-respiratorio;
      Chinesiologia;
      Igiene e medicina sociale;
      Nozioni di fisiche delle energie utilizzate in terapia fisica;
      Nozioni fondamentali di psichiatria;
      Psicologia applicata alla riabilitazione;
      Nozioni generali di patologia generale, medica, chirurgica;
      Patologia e clinica dell'apparato locomotore;
      Patologia e clinica del sistema nervoso;
      Patologia e clinica dell'apparato cardio-vascolare;
      Patologia e clinica dell'apparato respiratorio;
      Nozioni di farmacologia applicata alla riabilitazione.

    2° Anno:
      Metodologia della riabilitazione;
      Tecniche di facilitazione neuro-motoria;
      Apparecchiature fisio-terapiche;
      Riabilitazione nelle motulesioni ortopediche;
      Rieducazione e riabilitazione nelle motulesioni neurologiche;
      Riabilitazione nelle invalidita' respiratorie;
      Riabilitazione in reumatologia;
      Riabilitazione in neuropsichiatria infantile;
      Tecniche fisioterapiche;
      Disturbi del linguaggio, della fonetica e loro rieducazione;
      Nozioni generali e terapia occupazionale;
      Servizio sociale e relazioni umane.
  Art.  602.  -  Alla fine del 1° e del 2° anno, gli allievi dovranno
superare una prova scritta, orale e pratica riguardante le materie di
insegnamento; il superamento della prova e' indispensabile per essere
ammessi all'anno successivo.
  Art.  603.  -  Il  3°  anno e' esclusivamente dedicato al tirocinio
pratico  e  sara' svolto con un internato della durata di dieci mesi,
suddiviso   nei   tre   istituti   di:  clinica  ortopedica,  clinica
neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale S. Orsola.
  Art.  604.  - L'esame per il conseguimento del diploma di terapista
della  riabilitazione  consiste  in una prova teorico-pratica e nella
discussione  di  una  tesi scritta, su tema preventivamente assegnato
dal direttore della scuola.
  Art.  603.  -  Le  lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno negli
istituti di rispettiva competenza.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 136. - SCIARRETTA