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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973, n. 1188

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,
sull'ordinamento della Marina militare;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislativa riguardanti gli
ufficiali  di  complemento della Marina militare, approvato con regio
decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni;
  Visto  lo  statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  marzo  1953,  n. 412, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa,  di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'art.  28  dello  statuto  dell'Accademia  navale,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 marzo 1953, n. 412, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  28  -  Corsi  per  laureati  e  per diplomati. - I corsi per
allievi  ufficiali  di  complemento  per  laureati  e  per  diplomati
provvedono alla formazione di ufficiali di complemento dei vari corpi
della Marina militare.
  La durata dei corsi per allievi ufficiali di complemento laureati e
quella  dei  corsi  per allievi ufficiali di complemento diplomati e'
stabilita  dal capo di stato maggiore della Marina, in relazione alle
esigenze di formazione dei suindicati allievi.
  Al  termine  dei rispettivi corsi, gli allievi idonei sono nominati
aspiranti  guardiamarina  di  complemento nei corpi di appartenenza e
con  tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo
o a terra.
  Al termine del tirocinio pratico i comandi assegnano agli aspiranti
dipendenti  un  punto  di  attitudine  professionale  per determinare
l'idoneita' al grado di ufficiale.
  Il  giudizio  definitivo e' pronunciato dal consiglio di disciplina
dell'Accademia navale presieduto dall'ammiraglio comandante.
  Gli aspiranti non idonei alla nomina a guardiamarina, sono rinviati
nel Corpo equipaggi militari marittimi, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge in merito.
  Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dallo stato
maggiore della Marina".
  L'art. 29 dello statuto dell'Accademia navale, di cui al precedente
primo comma, e' abrogato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 agosto 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - TANASSI -
                                                  LA MALFA - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 129. - CARUSO