stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. 1187

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 10-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 novembre
1959,   n.  1388  e  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Camerino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  32  -  e'  modificato  nel  senso che il corso di laurea in
matematica e' abrogato e sostituito dal seguente:

                        LAUREA IN MATEMATICA

  Il  corso  di  studi  in  matematica si distingue in due indirizzi:
didattico e applicativo.
  La  durata  del corso degli studi per la laurea in matematica e' di
quattro anni.
  I   titoli   di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Sono  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  comuni  a  tutti gli
indirizzi per il primo biennio:

    1° Anno:
      1) Algebra;
      2) Analisi matematica I;
      3) Geometria I;
      4) Fisica generale I.

    2° Anno:
      1) Analisi matematica II;
      2) Geometria II;
      3) Meccanica razionale;
      4) Fisica generale II.

  Sono  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  comuni  a  tutti gli
indirizzi per il 3° anno:
    1) Istituzioni di analisi superiore;
    2) Istituzioni di geometria superiore;
    3) Istituzioni di fisica matematica.
  Oltre  ai  predetti insegnamenti sono prescritti i seguenti altri a
seconda dell'indirizzo prescelto:

    Indirizzo didattico.

  Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

    3° Anno:
      1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

    4° Anno:
      1) Matematiche complementari.
  Al   quarto   anno   sono   inoltre   prescritti  due  insegnamenti
complementari da scegliersi nel seguente elenco:
    1) Astronomia;
    2) Astrofisica;
    3) Chimica generale;
    4) Complementi di fisica generale;
    5) Istituzioni di algebra superiore;
    6) Istituzioni di fisica nucleare;
    7) Logica matematica;
    8) Pedagogia matematica;
    9) Storia delle matematiche;
    10) Storia della scienza;
    11) Statistica matematica;
    12) Struttura della materia;
    13) Teoria dei numeri;
    14) Teoria delle funzioni.
  Uno  degli  insegnamenti  complementari  dovra' essere ad indirizzo
fisico.

Indirizzo applicativo.

  Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

    3° Anno:
      1) Calcoli numerici e grafici.

    4° Anno:
      1)  Teoria  e  tecnica  della  programmazione  per  le macchine
calcolatrici.
  Al   quarto   anno   sono   inoltre   prescritti  due  insegnamenti
complementari da scegliersi nel seguente elenco:
    1) Algebra di Boole;
    2) Calcolatori speciali;
    3) Calcolo analogico ed elettronico;
    4) Calcolo delle probabilita';
    5) Cibernetica;
    6) Logica matematica;
    7) Matematica finanziaria ed attuariale;
    8) Progressi stocastici;
    9) Programmazione matematica;
    10) Servomeccanismi;
    11) Statistica matematica;
    12) Teoria dei circuiti;
    13) Teoria dell'informazione;
    14) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.
  Uno  degli  insegnamenti  complementari  dovra' essere ad indirizzo
fisico.
  Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che
ne e' parte integrante.
  Nello  svolgimento  delle  esercitazioni  relative  a  quelle degli
insegnamenti  anzidetti  che  siano  comuni con altri corsi di laurea
dovra'   tenersi   conto  delle  diverse  esigenze  delle  differenti
categorie di studenti.
  I  corsi  di  "Analisi  matematica",  di  "Geometria",  di  "Fisica
generale"  non  debbono  essere  considerati  come  dei  comuni corsi
biennali;  essi  constano  ciascuno di due parti annuali distinte, la
prima  propedeutica  alla  seconda e con due esami distinti; il primo
propedeutico al secondo.
  Potranno  essere  iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti
che  abbiano  superato  almeno due degli esami di "Analisi matematica
I", "Geometria I", "Algebra".
  I corsi fondamentali obbligatori del secondo biennio dell'indirizzo
applicativo  comportano  un corso di esercitazioni pratiche che ne e'
parte integrante.
  L'art.  33,  relativo  alle  modalita' di alcuni esami del corso di
laurea in matematica, viene abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea comprende:
    a) discussione di un lavoro scritto;
    b) discussione di una o piu' tesine di laurea.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica".
  L'art.  38, relativo alle modalita' degli esami del corso di laurea
in chimica, viene abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'esame  di laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in
uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 maggio 1973

                                LEONE

                                                             SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 139. - SCIARRETTA