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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1181

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Messina,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato  con
regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Gli articoli da 91 a 95, relativi alla scuola  di  specializzazione
in clinica pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
    Scuola di specializzazione in clinica pediatrica 
 
  Art. 91. - L'ammissione al corso e' per esami e per titoli;  titolo
necessario per l'ammissione al corso  e'  la  laurea  in  medicina  e
chirurgia; la durata del corso e' di tre anni. 
 
  Art. 92. - Il numero complessivo degli iscritti e' trentacinque per
i tre anni di corso. L'internato e' obbligatorio con non piu' di  due
mesi di ferie all'anno. 
 
  Art. 93. - L'iscrizione direttamente al  2°  anno  del  corso  puo'
essere consentita, a  giudizio  del  consiglio  della  scuola  per  i
candidati che abbiano conseguito il diploma  di  specializzazione  in
puericultura o che abbiano titoli pediatrici. 
 
  Art. 94. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
 
    1° Anno: 
      Clinica pediatrica (triennale); 
      Patologia pediatrica (biennale); 
      Puericultura (biennale); 
      Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); 
      Auxologia normale e patologica (annuale); 
      Psicologia dell'eta' evolutiva (annuale). 
 
    2° Anno: 
      Clinica pediatrica; 
      Patologia pediatrica; 
      Puericultura; 
      Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; 
      Terapia pediatrica (annuale); 
      Radiologia pediatrica (annuale); 
      Malattie infettive dell'infanzia (annuale). 
 
    3° Anno: 
      Clinica pediatrica; 
      Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia. 
 
  Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio
del consiglio di ciascuna scuola con almeno tre  insegnamenti  scelti
tra i seguenti: 
    Chirurgia pediatrica; 
    Ortopedia e traumatologia infantile; 
    Odontoiatria; 
    Clinica dermosifilopatica; 
    Clinica oculistica; 
    Clinica otorinolaringoiatrica; 
    Cardiologia; 
    Genetica, 
ed altre eventuali che il consiglio della scuola  puo'  stabilire  di
anno in anno. 
  Il direttore della scuola, inoltre, puo' disporre che si tengano un
certo numero di conferenze su argomenti d'interesse pediatrico. 
 
  Art. 95. - Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica
pediatrica, gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli  esami
e  completata  la  frequenza  obbligatoria,  dovranno  presentare   e
discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria. 
  Gli articoli da 117 a 122, relativi alla scuola di specializzazione
in ostetricia e ginecologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
    Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia 
 
  Art.  117.  -  Il  corso  di  specializzazione  in   ostetricia   e
ginecologia ha la durata di quattro anni.  L'ammissione  alla  scuola
avviene  a  seguito  di  concorso  per  titolo  ed  esami.  Sono   da
considerarsi titoli preferenziali a parita' di  risultato  dell'esame
di ammissione: 
 
    Il voto di laurea in medicina e chirurgia; 
    aver frequentato come studente interno una  clinica  ostetrica  e
ginecologica delle universita'; 
    aver  svolto  la  tesi  di  laurea  nella  clinica  ostetrica   e
ginecologica; 
    documentazione di eventuali servizi prestati  in  grossi  reparti
ospedalieri della specialita'; 
    eventuali pubblicazioni. 
  L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre. 
 
  Art. 118. - Il numero degli  iscritti  e'  di  trentacinque  per  i
quattro anni di corso. 
 
  Art. 119. - Per nessun motivo il corso di quattro anni puo'  essere
abbreviato. 
  Nessun titolo puo'  esonerare  dalla  frequenza  gli  iscritti  nei
quattro anni di corso. 
  Gli  iscritti  oltre  all'obbligo  di  frequenza   delle   lezioni,
esercitazioni, seminari ecc.,  devono  prestare  servizio  analogo  a
quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno. 
 
  Art. 120. - Gli  iscritti  alla  scuola  debbono  sostenere  esami,
annuali di profitto e l'esame finale di diploma. 
  La sessione di esami di profitto e' unica, ed e' espletata nel mese
di ottobre. Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi
non abbia superato le materie fondamentali della specialita'. 
 
  Art. 121. - Il programma di studi e' il seguente: 
 
    1° Anno: 
      Elementi di genetica e di eugenica; 
      Anatomia  normale   ed   embriologia   dell'apparato   genitale
femminile; 
      Fisiologia dell'apparato genitale femminile; 
      Endocrinologia fisiologica; 
      Fisiologia ostetrica; 
      Diagnostica ostetrica; 
      Clinica ostetrica e ginecologica. 
 
    2° Anno: 
      Tecnica operatoria ostetrica; 
      Diagnostica ginecologica; 
      Tecnica,    diagnostica    di     laboratorio     nei     campi
ostetrico-ginecologico    esclusa    la    istologia     (sierologia,
batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); 
      Clinica ostetrica e ginecologica. 
 
    3° Anno: 
      Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; 
      Istologia normale e patologica nel campo della specialita'; 
      Puericultura prenatale; 
      Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; 
      Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; 
      Tecnica operatoria ginecologica; 
      Clinica ostetrica e ginecologica; 
      Terapia medica ostetrica e ginecologica. 
 
    4° Anno: 
      Puericultura postnatale e malattie del neonato; 
      Ostetricia e ginecologia forense; 
      Diagnostico   roentgen,   radioterapia,   in    ostetricia    e
ginecologia; 
      Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla  fine  del  quarto
anno); 
      Urologia ginecologica; 
      Chirurgia addominale extra genitale. 
  Gli esami  si  fanno  per  gruppi  di  materie  e  i  membri  della
commissione saranno proposti dai direttori delle scuole. 
 
  Art. 122. - A giudizio del consiglio della scuola  formulato  sulla
base del rendimento di  ogni  iscritto  gli  specializzandi  potranno
essere esonerati dal pagamento delle tasse. 
  Per il conseguimento del  diploma,  l'iscritto  deve  presentare  e
discutere una dissertazione scritta con contributo personale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 84. - SCIARRETTA