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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1179

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, numero 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art.  75  e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli  relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  perfezionamento  in   filosofia
(discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche). 
 
 
               Scuola di perfezionamento in filosofia 
       (discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche) 
 
  Art. 76. - E' istituita presso la facolta' di lettere  e  filosofia
la   scuola   di    perfezionamento    in    filosofia    (discipline
filosofico-teoriche e  storico-filosofiche).  Essa  ha  lo  scopo  di
guidare nella ricerca scientifica i laureati in filosofia. La  durata
del corso degli studi e' di due anni accademici. 
 
  Art. 77. - La scuola e'  retta  da  un  direttore,  designato  ogni
triennio dal consiglio  di  facolta'  nella  persona  del  professore
ufficiale di una delle discipline filosofiche  proposto  con  proprio
suffragio    dai    professori     ufficiali     delle     discipline
filosofico-teoriche e filosofico-storiche della facolta'. 
 
  Art. 78. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in  filosofia,
nonche' i laureati di altre facolta', per  i  quali  l'ammissione  e'
subordinata alla approvazione della direzione della scuola. 
 
  Art. 79. - Piano di studi: 
 
      1° Anno: 
    1) Filosofia teoretica  (o  altra  disciplina  filosofico-teorica
attivata nella facolta'); oppure  storia  della  filosofia  (o  altra
disciplina storico-filosofica attivata nella facolta'). 
    2) Un insegnamento a scelta, approvato secondo  l'art.  80  dello
statuto della scuola, impartito nella facolta' di lettere e filosofia
o in altra facolta' dell'Universita' di Pavia. 
    3) Disciplina speciale nel cui ambito e'  prescelto  il  tema  di
dissertazione. 
 
      2° Anno: 
    1) Filosofia teoretica  (o  altra  disciplina  filosofico-teorica
attivata nella facolta') o storia della filosofia (o altra disciplina
storico-filosofica attivata nella facolta'), oppure il secondo  corso
della disciplina speciale nel cui ambito  e'  prescelto  il  tema  di
dissertazione. 
    2) Un insegnamento a scelta, approvato secondo  l'art.  80  dello
statuto della scuola, impartito nella facolta' di lettere e filosofia
o in altra facolta' della Universita' di Pavia. 
 
  Nota:    oltre    la    filosofia    teoretica    si    considerano
filosofico-teoriche le seguenti  discipline  previste  dallo  statuto
della facolta': filosofia morale, filosofia  del  diritto,  filosofia
della scienza, filosofia  della  storia,  filosofia  del  linguaggio,
filosofia  delle  religioni,  filosofia  della  politica,   estetica,
sociologia, antropologia culturale, logica matematica,  epistemologia
semeiotica logica. 
  Oltre la storia della filosofia, si considerano storico-filosofiche
le seguenti discipline previste dallo statuto della facolta':  storia
del diritto italiano, storia delle dottrine politiche,  storia  delle
dottrine economiche, storia  della  filosofia  antica,  storia  della
filosofia medioevale, storia della filosofia moderna e contemporanea,
storia della scienza e della tecnica,  storia  della  logica,  storia
delle religioni, storia della storiografia filosofica,  storia  della
filosofia  e  delle  scienze  mussulmane,   religioni   e   filosofia
dell'India e dell'estremo Oriente. 
 
  Art. 80. - Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto  alla
scuola deve aver seguito i corsi  e  superato  gli  esami  in  almeno
cinque insegnamenti scelti fra quelli impartiti  ufficialmente  nella
facolta' di lettere e filosofia o in altre facolta'  dell'Universita'
di  Pavia;  almeno  tre  di  questi   insegnamenti   debbono   essere
filosofico-teoretici o  storico-filosofici;  l'iscritto  alla  scuola
puo' seguire per un biennio uno o due di detti insegnamenti e in  tal
caso puo' ridurre di uno o due il numero degli insegnamenti che  deve
scegliere. La scelta degli insegnamenti e il relativo piano di studio
debbono essere sottoposti  all'inizio  del  corso  degli  studi  alla
approvazione del  direttore  della  scuola  e  del  professore  della
disciplina in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma. 
 
  Art. 81. - L'esame di diploma consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione  scritta  di  carattere  scientifico  e  di   argomento
filosofico-teoretico o storico-filosofico, svolta su un tema  fissato
all'inizio  del  corso  degli  studi  d'intesa  col   docente   della
disciplina e con l'approvazione del direttore della scuola. 
 
  Art. 82. -  La  commissione  degli  esami  di  profitto  e'  quella
prevista per  i  vari  insegnamenti  secondo  le  disposizioni  delle
singole facolta'. La commissione degli esami di diploma  e'  composta
di sette membri, e' presieduta dal preside della facolta' e ne  fanno
parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da  lui
designati. 
 
  Art. 83. - Per l'iscrizione alla scuola gli studenti devono versare
a norma dell'art. 7  della  legge  18  dicembre  1951,  n.  1551,  le
seguenti tasse e soprattasse: 
    1) tassa di iscrizione e di frequenza, di entita' pari  a  quelle
di immatricolazione  e  di  frequenza  per  il  corso  di  laurea  in
filosofia; 
    2) soprattassa di ammissione all'esame di diploma, L. 3.000; 
    3) tassa di diploma, L. 6.000. 
  Non sono previsti contributi speciali di laboratorio. 
  L'art. 274, relativo alla  scuola  di  perfezionamento  in  chimica
biologica, e' abrogato e sostituito dal seguente: 
  Il direttore della scuola e'  scelto  tra  i  professori  ordinari,
straordinari e aggregati di  chimica  biologica  dell'Universita'  di
Pavia. 
  In mancanza dei docenti suddetti, il  direttore  e'  scelto  tra  i
professori ordinari, straordinari o aggregati di materia affine della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali  dell'Universita'
di Pavia. 
  Il funzionamento della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo
formato dal direttore e da altri due membri  nominati  ogni  triennio
dalla facolta'. 
  I professori incaricati di svolgere  i  corsi  verranno  scelti  in
conformita' delle norme vigenti. 
  Dopo l'art. 309 sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
alla istituzione della scuola per tecnici di  igiene  ambientale  del
lavoro (diretta a fini speciali). 
 
 
        Scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro 
                  (scuola diretta a fini speciali) 
 
  Art. 310. - E' istituita presso l'Universita' di Pavia  una  scuola
ad indirizzo essenzialmente pratico  diretta  a  preparare  personale
tecnico per gli istituti e laboratori chimici e medico-biologici  che
operano nel campo dell'igiene ambientale  e  del  lavoro.  La  scuola
funziona presso gli istituti di  igiene  e  di  medicina  del  lavoro
avvalendosi delle apparecchiature  e  del  personale  degli  istituti
suddetti. 
  Il direttore della scuola viene nominato dal  rettore  su  proposta
della facolta' di medicina e chirurgia. 
  Gli insegnanti della scuola sono proposti dal  direttore  che  puo'
sceglierli fra i docenti dell'Universita' stessa o  fra  gli  esperti
extrauniversitari che abbiano particolare competenza nelle materie di
insegnamento. 
  Il consiglio della scuola si compone  di  tutti  i  professori  che
tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. 
 
  Art. 311. - La scuola prende il nome  di  "Scuola  per  tecnici  di
igiene ambientale  e  del  lavoro",  ha  la  durata  di  due  anni  e
conferisce il diploma di "Tecnico di igiene ambientale e del lavoro". 
Ne e' titolo di  ammissione  l'abilitazione  di  istituti  tecnici  e
magistrale, la maturita' scientifica e classica. La  facolta',  udito
il consiglio della scuola, puo' concedere un abbreviamento  di  corso
non superiore di un anno a quegli iscritti  che  si  presentino  gia'
forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. 
 
  Art. 312. - Gli aspiranti all'iscrizione al  primo  anno  di  corso
sono tenuti a sostenere un esame di  ammissione  consistente  in  una
prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni
di biologia chimica e fisica apprese nelle scuole medie superiori. 
 
  Art. 313. - Alla scuola non sono ammessi  piu'  di  venti  allievi.
Qualora le domande di  iscrizione  fossero  in  numero  superiore  la
direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base
ai risultati dell'esame di ammissione. 
 
  Art. 314. - Il corso comprende lezioni  teoriche  ed  Esercitazioni
pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
      1° Anno: 
    Nozioni di chimica e di biologia generale; 
    Microanalisi; 
    Strumentazione (prelievo ed analisi); 
    Agenti fisici nell'ambiente di lavoro; 
    Rischi e tecnologia industriale; 
    Tossicologia industriale. 
 
      2° Anno: 
    Microanalisi; 
    Igiene dell'ambiente fisico e sociale; 
    Elementi di fisiopatologia del lavoro; 
    Organizzazione del lavoro; 
    Legislazione sanitaria. 
 
  Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono: 
 
      Tecnica analitica: 
    aria (gas e vapori - sostanze corpuscolate: fumo, polvere, ecc.);
    acque; 
    liquidi biologici; 
    agenti fisici. 
 
      Tecnica di prelievo: 
    aria (gas e vapori, sostanze corpuscolate); 
    acque; 
    liquidi biologici; 
    agenti fisici. 
 
  Art. 315. - E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni
teoriche e le esercitazioni: queste  ultime  in  forma  di  tirocinio
pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso  gli
istituti  universitari  di  cui  all'art.  310,  oppure  presso  enti
pubblici qualificati e  riconosciuti  idonei  dalla  direzione  della
scuola. 
  Le esercitazioni pratiche devono essere completate da una  adeguata
partecipazione ad attivita' esterne  di  controllo  delle  condizioni
igienico-ambientali. 
  Alla fine di ogni anno di corso gli  allievi  devono  sostenere  un
esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati  non
abbiano  superato  gli  esami  prescritti,  essi   rimarranno   nella
posizione di "fuori corso" fino a quando non  avranno  assolto  tutti
gli obblighi di cui sopra. 
 
  Art. 316. -  A  conclusione  dei  loro  studi  gli  allievi  devono
sostenere un esame di diploma che consiste nella  esecuzione  di  una
prova pratica di laboratorio e nella  discussione  di  una  relazione
scritta dal candidato su una attivita' di controllo delle  condizioni
igienico-ambientali assegnatagli dalla direzione della scuola. 
 
  Art.  317.  -  I  candidati   non   riconosciuti   idonei   possono
ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro  anno  di  frequenza
alla  scuola.  Se  al  secondo  anno  non  venga  loro   riconosciuta
l'idoneita', essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
 
  Art. 318. - L'importo delle tasse e soprattasse  che  gli  iscritti
alla scuola sono tenuti a pagare e' il seguente: 
    

      1° Anno:

    1ª rata     L.  1.250  sopra esami di profitto
                "   1.250  tassa di iscrizione
                "     500  contrib. riscaldamento
                "  17.500  contrib. di laboratorio
                "   2.000  tassa di immatricolazione
                ---------
    Totale      L. 22.500;


    2ª rata     come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

    3ª rata     come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

    4ª rata     come sopra, esclusa tassa di immatricolazione.

    Totale      L. 84.000.



      2° Anno:

    1ª rata     L.  1.250  sopra esami di profitto
                "   1.250  tassa di iscrizione
                "     500  contrib. riscaldamento
                "  17.500  contrib. di laboratorio
                ---------
    Totale      L. 20.500, per n. 4 rate: L. 82.000.


    
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 76. - SCIARRETTA