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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. 1177

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nell'anno 1974.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
  Visto  l'art.  119  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1964,  n.  237,  sulla  leva  e  reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della
misura  dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari
richiamati e trattenuti alle armi;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nel  corso  dell'anno 1974 possono essere richiamati alle armi, per
esigenze speciali e per aggiornamento e addestramento, purche' ancora
soggetti ad obblighi militari:
    n.  16.130  sottufficiali  e  n.  120.190  graduati e militari di
truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;
    n.  1.500  sottufficiali e n. 5.000 graduati e comuni della forza
in  congedo  appartenenti  alle  diverse  categorie e specialita' del
C.E.M.M.;
    n. 2.106 sottufficiali in congedo e n. 10.496 graduati e militari
di  truppa  in  congedo  illimitato  in  tutti  i  ruoli  e categorie
dell'Aeronautica militare.