stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1174

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Roma,  approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1350  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alle  istituzioni  del   corso   di   specializzazione   in
"neonatologia"  e  della  seconda  scuola  di   specializzazione   in
"chirurgia toracica". 
 
 
              Corso di specializzazione in neonatologia 
 
  Art. 712. - E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita'  di   Roma   un   corso   di   specializzazione   in
neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico  ma
soprattutto  di  perfezionamento  clinico-pratico  nell'ambito  della
neonatologia. 
  La durata del corso e' annuale. 
  Possono essere ammessi al corso gli aspiranti  in  possesso  di  un
titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica)  o  in
puericultura conseguito presso  una  scuola  di  specializzazione  di
durata almeno biennale. 
  Il numero degli ammessi resta fissato in venti. 
 
  Art. 713. - Il corso e' diretto da un consiglio  direttivo  di  cui
fanno parte i professori ordinari,  straordinari  e  aggregati  degli
istituti di clinica pediatrica  e  puericultura,  i  direttori  degli
istituti  di  clinica  ostetrica  che  collaborano  all'insegnamento,
nonche' tutti gli altri docenti del corso. 
  Su proposta del  consiglio  direttivo,  il  consiglio  di  facolta'
designera' anno per anno  il  direttore  del  corso,  scelto  fra  un
professore ufficiale di discipline pediatriche membro  del  consiglio
stesso. 
 
  Art. 714. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
    1) Clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; 
    2) Fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; 
    3)  Genetica  della  patologia  cromosomica  e   delle   malattie
metaboliche congenite; 
    4) Fisiologia neonatale; 
    5) Immunologia neonatale; 
    6) Biochimica neonatale; 
    7) Farmacologia neonatale; 
    8) Patologia neonatale; 
    9) Diagnostica radiologica neonatale; 
    10) Tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia
neonatale; 
    11) Assistenza al neonato sano ed ammalato; 
    12) Clinica e terapia neonatale; 
    13) Rianimazione e cure intensive neonatali; 
    14) Affezioni chirurgiche del neonato; 
    15) Anatomia e patologia del feto e del neonato; 
    16) Evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale. 
  Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso  lezioni,  seminari,
discussioni  cliniche  ed  integrati  da  conferenze   su   argomenti
specialistici pertinenti a problemi di neonatologia. 
 
  Art. 715. - L'allievo dovra' ottemperare all'internato obbligatorio
per la durata di 10 mesi. In tale periodo egli esplichera'  attivita'
in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura al neonato. 
 
  Art. 716. - Alla  fine  del  corso  l'allievo  sosterra'  un  esame
globale di profitto con prove teoriche e  pratiche  e  svolgera'  una
dissertazione orale  su  un  argomento  in  campo  neonatologico  con
relativa  discussione  dinnanzi  ad  una  commissione   formata   dal
direttore e dagli insegnanti del corso. 
  La sessione di esami sara' unica alla fine del corso. 
  All'allievo che avra' completato  le  prove  con  esito  favorevole
verra' rilasciato un diploma di specializzazione in neonatologia. 
  Scuola di specializzazione in chirurgia toracica 
  (annessa alla 1a clinica chirurgica) 
 
  Art. 717. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica  ha
la durata di quattro  anni  e  prevede  l'insegnamento  di  tutte  le
branche della  chirurgia  toracica:  chirurgia  polmonare,  chirurgia
cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete
toracica. 
 
  Art. 718. - Alla  scuola  possono  accedere  tutti  i  laureati  in
medicina e chirurgia che abbiano almeno tre anni di frequenza in  una
scuola di specializzazione in chirurgia  generale  e  medici  che,  a
giudizio del consiglio degli insegnanti della scuola stessa,  abbiano
acquisito  sufficiente  pratica  in  chirurgia  generale   attraverso
servizi prestati in reparti chirurgici. 
 
  Art.  719.  -  Coloro  che  siano  in  possesso  del   diploma   di
specializzazione in chirurgia generale o di  libera  docenza  in  una
disciplina  chirurgica  (clinica   chirurgica,   patologia   speciale
chirurgica,  semeiotica  chirurgica,  anatomia  chirurgica)   possono
essere ammessi al 2° anno di corso previo esame integrativo  vertente
sulle materie del primo anno di corso. 
  In nessun altra circostanza puo' essere concessa  abbreviazione  di
corso. 
 
  Art. 720. - Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato  ad  un
massimo di 4° (10 per ogni anno di corso). 
 
  Art. 721.- Il corso si compone  di  insegnamenti  fondamentali;  di
esercitazioni  pratiche,  di  periodi  di  internato,  di  conferenze
riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia  ed  in  sala
operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in  corsia  ed  in
sala  operatoria,  alle  esercitazioni,  e'  obbligatoria.  In   caso
contrario  i  candidati  non  potranno  ottenere  l'attestazione   di
frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. 
 
  Art. 722. - Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi
che abbiano ottenuto la firma  di  frequenza  dovranno  sostenere  un
esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui  superamento  e'
condizione necessaria ed  indispensabile  per  ottenere  l'iscrizione
all'anno successivo e per quelli che sono stati  iscritti  al  quarto
anno per l'ammissione all'esame di diploma. 
  Nell'ultimo anno di corso gli specializzandi frequenteranno la sala
operatoria  in  maniera  assidua,  dovranno  assistere   a   numerosi
interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi
stessi. 
  La loro preparazione tecnica sara' convalidata o meno alla fine del
corso dal direttore della scuola di specializzazione. 
 
  Art. 723. - Per tutti gli specializzandi che abbiano  superato  gli
esami dei quattro anni, alla fine del quarto anno di corso  ha  luogo
l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione  di
una dissertazione scritta su di un argomento  di  chirurgia  toracica
(polmonare,   cardiaca,   esofagea,   mediastinica)   precedentemente
concordata tra il direttore della scuola di  specializzazione  ed  il
diplomando all'inizio del terzo o quarto anno. 
  La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore  e  depositata
presso la  direzione  almeno  quindici  giorni  prima  dell'esame  di
diploma. 
  Il candidato dovra' sostenere inoltre una prova clinica. 
  I candidati non riconosciuti idonei all'esame di  diploma  dovranno
ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla  scuola.
Se  al  secondo  esame  non  sia  riconosciuta  l'idoneita',  saranno
senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
 
  Art. 724. - Le materie d'insegnamento sono: 
 
      1° Anno: 
    1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del  torace  e
degli organi endotoracici  (parte  toracica,  apparato  respiratorio,
diaframma, mediastino,  organi  mediastinici,  cuore  e  grossi  vasi
endotoracici) (annuale); 
    2) Anatomia chirurgia del  torace  e  degli  organi  endotoracici
(annuale); 
    3) Anatomia patologica delle malattie del torace (annuale); 
    4) Anestesia e rianimazione nella chirurgia toracopolmonare ed in
cardio-chirurgia (annuale). 
 
      2° Anno: 
    1)   Fisiopatologia   dell'apparato   respiratorio    valutazione
funzionale (annuale); 
    2) Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (annuale); 
    3) Semeiotica e diagnostica clinica e  strumentale  dell'apparato
respiratorio dell'esofago, del mediastino (annuale); 
    4) Semeiotica e diagnostica clinica e  strumentale  dell'apparato
cardio-circolatorio (annuale); 
    5) Diagnostica radiologica  toraco-polmonare,  del  cuore  e  dei
grossi vasi endotoracici (annuale). 
 
      3° Anno: 
    1) Patologia e clinica chirurgica delle  affezioni  dell'apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale); 
    2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei
grossi vasi endotoracici (biennale); 
    3) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago  e
del diagramma (annuale); 
    4) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare (annuale); 
    5)  Elementi  della  terapia   medica   delle   cardio-angiopatie
(annuale); 
    6) Elementi di fisioterapia respiratoria (annuale). 
 
      4° Anno: 
    1) Patologia e clinica chirurgica delle  affezioni  dell'apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale); 
    2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei
grossi vasi endotoracici (biennale); 
    3) Tecnica operatoria per le  affezioni  della  parete  toracica,
dell'apparato  respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e   del
diaframma (annuale); 
    4) Tecnica operatoria delle affezioni  del  cuore,  pericardio  e
grossi vasi endotoracici (annuale); 
    5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea  e  della
ipotermia (annuale). 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 35. - SCIARRETTA