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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1172

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 140 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti: 
    Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; 
    Diabetologia e malattie del ricambio. 
 
  L'art. 178, relativo alla scuola di specializzazione  in  igiene  e
medicina preventiva, e' modificato  nel  senso  che  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  Alla scuola possono essere ammessi oltre ai laureati in medicina  e
chirurgia, anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia  (per
l'orientamento di  laboratorio  e  sanita'  pubblica)  in  ingegneria
civile (per l'orientamento di igiene e  tecnica  ospedaliera),  e  in
scienze naturali e in  pedagogia  (per  l'orientamento  di  igiene  e
medicina scolastica). 
  Gli articoli da 218 a 226, relativi alla scuola di specializzazione
in cardioangiochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
         Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia 
 
  Art. 218. - La scuola di specializzazione  in  cardioangiochirurgia
conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia. 
  Gli anni di corso necessari per il conseguimento del  diploma  sono
tre. 
 
  Art.  219.  -  Possono  aspirare  all'iscrizione  alla  scuola   di
specializzazione in cardioangiochirurgia i  laureati  in  medicina  e
chirurgia che siano in possesso del diploma  di  specializzazione  in
chirurgia generale o che dimostrino  di  aver  frequentato  a  titolo
ufficiale ed  in  modo  continuativo  un  istituto  universitario  di
chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia  generale
per almeno due anni. 
 
  Art.  220.  -  Il  numero  massimo  degli  iscritti  e'   stabilito
complessivamente in trenta specializzandi. 
 
  Art. 221. - La selezione dei candidati  aspiranti  alla  ammissione
alla scuola avviene in seguito a concorso per titoli ed esami. 
 
  Art. 222. - Per nessun motivo  saranno  consentite  iscrizioni  con
abbreviazioni di corso. 
 
  Art. 223. - La scuola ha sede presso il centro  di  cardiochirurgia
della clinica chirurgica generale ed e' posta sotto la direzione e la
diretta sorveglianza del direttore della clinica stessa. 
 
  Art. 224. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo  di  internato
presso  il  reparto  cardiochirurgico  (corsie,   diagnostica,   sala
operatoria, trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di
frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni. 
 
  Art. 225. - Alla fine  di  ciascun  anno  accademico  gli  iscritti
devono sostenere gli esami di profitto nelle materie fondamentali  il
cui superamento e' condizione necessaria per la  iscrizione  all'anno
successivo e, per gli  iscritti  all'ultimo  anno,  per  l'ammissione
all'esame di diploma. 
 
  Art. 226. - Gli insegnamenti fondamentali (annuali o biennali) sono
i seguenti: 
      1° Anno: 
    Embriologia, anatomia  descrittiva  e  topografica  dell'apparato
cardiovascolare; 
    Fisiologia dell'apparato cardiovascolare; 
    Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; 
    Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie  chirurgiche  (clinica
strumentale, radiologia e di laboratorio) 1° anno; 
    Semeiotica e diagnostica angiologica; 
    Patologia e clinica cardiologica 1° anno; 
    Principio e tecnica della circolazione extracorporea; 
    Nozioni di ingegneria medica. 
 
      2° Anno: 
    Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche; 
    Clinica strumentale, radiologica e di laboratorio 2° anno; 
    Patologia e clinica cardiologica 2° anno; 
    Patologia e clinica angiologica; 
    Terapie chirurgiche e tecnica operatoria 1° anno; 
    Anestesie e rianimazione. 
 
      3° Anno: 
    Patologia e clinica cardiologica pediatrica; 
    Terapia chirurgica e tecnica operatoria 2° anno; 
    Trattamento intensivo. 
  Alla fine del 3° anno del corso ha luogo  l'esame  di  diploma  che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta su  argomento
di cardioangiochirurgia concordato con il direttore della scuola. 
  Dopo l'art. 282, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
"Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso" e in "Diabetologia e malattie
del ricambio". 
 
      Scuola di specializzazione in chirurgia e pronto soccorso 
 
  Art. 283. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza  e
di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in  chirurgia
d'urgenza  e  di  pronto  soccorso.  Gli  anni   necessari   per   il
conseguimento del diploma sono quattro. 
 
  Art. 284. - Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti  alla
scuola e' di ventidue unita' ripartite nei quattro anni di corso.  La
selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra'
sulla base di titoli ed esami. 
 
  Art. 285. - Le materie del corso sono le seguenti: 
    Anatomia chirurgica; 
    Anestesiologia; 
    Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale); 
    Chirurgia generale (quadriennale); 
    Chirurgia ginecologica d'urgenza; 
    Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); 
    Chirurgia pediatrica d'urgenza; 
    Chirurgia toracica d'urgenza; 
    Chirurgia urologica d'urgenza; 
    Fisiopatologia del politraumatizzato; 
    Neurotraumatologia (biennale); 
    Radiologia; 
    Rianimazione; 
    Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 
    Semeiotica chirurgica; 
    Trattamento del politraumatizzato; 
    Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia; 
    Traumatologia dell'apparato locomotore: 
    Traumatologia maxillo-facciale; 
    Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. 
 
  Art. 286. - Le materie sopra elencate sono cosi' distribuite: 
      1° Anno: 
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I); 
    Chirurgia generale (quadriennale) (I); 
    Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I); 
    Anestesiologia; 
    Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 
    Semeiotica chirurgica; 
    Radiologia; 
    Traumatologia maxillo-facciale. 
 
      2° Anno: 
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II); 
    Chirurgia generale (quadriennale) (II); 
    Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II); 
    Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (I); 
    Anatomia chirurgica; 
    Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 
    Chirurgia ginecologica d'urgenza; 
    Chirurgia urologica d'urgenza. 
 
      3° Anno: 
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III); 
    Chirurgia generale (quadriennale) (III); 
    Neurotraumatologia (biennale) (I); 
    Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (II); 
    Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche; 
    Chirurgia toracica d'urgenza; 
    Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 
    Chirurgia pediatrica d'urgenza. 
 
      4° Anno: 
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV); 
    Chirurgia generale (quadriennale) (IV); 
    Neurotraumatologia (biennale) (II); 
    Fisiopatologia del politraumatizzato; 
    Trattamento del politraumatizzato; 
    Rianimazione. 
 
  Art. 287. - La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  e'
obbligatoria per tutti gli iscritti. 
  L'internato e' obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso,
che si svolgera' presso l'istituto di chirurgia d'urgenza sotto forma
di permanenza costante in tale istituto  durante  le  ore  della  sua
attivita', con presenza giornaliera nei vari reparti. 
  Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che,
in  qualita'  di  assistenti  o  di  aiuti,  prestino  effettivamente
servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di  pronto  soccorso
delle universita' e di ospedali di 1ª e 2ª categoria. 
  Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno  durante
l'anno  accademico  dell'operosita'  scolastica  degli  allievi,  con
frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni  pratiche  e
sui turni di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
 
  Art. 288.- Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere
un esame generale di profitto. 
 
 Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio 
 
  Art. 289.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  diabetologia  e
malattie  del  ricambio  conferisce  il  diploma  di  specialista  in
diabetologia e malattie del  ricambio.  Gli  anni  necessari  per  il
conseguimento del diploma sono tre. 
 
  Art. 290. - Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti  alla
scuola e' di quindici unita' ripartite nei  tre  anni  di  corso.  La
selezione  dei  candidati  aspiranti  alla  ammissione  alla   scuola
avverra' sulla base di titoli ed esami. 
 
  Art. 291. - Le materie del corso sono le seguenti: 
    Anatomia e citomorfologia funzionale; 
    Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare); 
    Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale); 
    Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; 
    Elementi di biometria e statistica (complementare); 
    Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; 
    Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del  ricambio
(complementare); 
    Farmacologia e terapia medica del diabete e  delle  malattie  del
ricambio; 
    Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
    Fisiopatologia e clinica  ostetrico-ginecologica  del  diabete  e
    delle malattie del ricambio (complementare); 
    Medicina sociale e preventiva del diabete e  delle  malattie  del
ricambio; 
    Metodi di analisi chimica e quantitativa; 
    Neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio; 
    Oftalmologia  nel  diabete  e   nelle   malattie   del   ricambio
(complementare); 
    Patologia molecolare; 
    Patologia sperimentale metabolica; 
    Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle  malattie  del
ricambio; 
    Terapia chirurgica nel diabete  e  nelle  malattie  del  ricambio
(complementare). 
 
  Art. 292. - Le materie sopra elencate sono cosi' distribuite: 
 
      1° Anno: 
    Anatomia e citomorfologia funzionali; 
    Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; 
    Metodi di analisi chimica e quantitativa; 
    Patologia molecolare; 
    Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
    Elementi di biometria e di statistica (complementare); 
    Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare). 
 
      2° Anno: 
    Patologia sperimentale metabolica; 
    Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle  malattie  del
ricambio; 
    Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I); 
    Medicina sociale e preventiva del diabete e  delle  malattie  del
ricambio; 
    Neuropatologia  del  diabete  e  delle  malattie   del   ricambio
(complementare); 
    Fisiopatologia e clinica  ostetrico-ginecologica  del  diabete  e
delle malattie del ricambio (complementare). 
 
      3° Anno: 
    Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II); 
    Farmacologia e terapia medica del diabete e  delle  malattie  del
ricambio; 
    Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; 
    Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del  ricambio
(complementare); 
    Terapia chirurgica nel diabete  e  nelle  malattie  del  ricambio
(complementare); 
    Oftalmologia   nel   diabete   e   nelle   malattie   metaboliche
(complementare); 
 
  Art. 293. - La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  e'
obbligatoria per tutti gli iscritti. 
  L'internato e' obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso,
sotto forma di  permanenza  costante  durante  le  ore  di  attivita'
scientifica ed  assistenziale,  con  presenza  giornaliera  nei  vari
reparti. 
  Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno  durante
l'anno  accademico  dell'operosita'  scolastica  degli  allievi,  con
frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni  pratiche  e
sui turni di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
 
  Art.  294.  -  Alla  fine  del  corso  l'allievo,  inoltre,  dovra'
sostenere un esame generale di profitto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 50. - SCIARRETTA