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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1171

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
nel senso che presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia sono
istituite le seguenti scuole di specializzazione: 
  Ostetricia e ginecologia; 
  Ortopedia e traumatologia; 
  Scienza dell'alimentazione; 
  Tecnologie biomediche; 
  Tossicologia medica; 
  Terapia fisica e riabilitazione. 
  Dopo l'art. 487, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
ostetricia  e  ginecologia,  ortopedia   e   traumatologia,   scienza
dell'alimentazione,  tecnologie  biomediche,   tossicologia   medica,
terapia fisica e riabilitazione. 
 
 
       Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia 
 
  Art.  488.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in ostetricia  e  ginecologia  con  sede  presso  la
cattedra di clinica  ostetrica  e  ginecologica  ed  e'  diretta  dal
titolare della cattedra medesima. 
  La durata della scuola e' di quattro anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dieci per ogni anno. 
  L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso  per  titoli
ed esami. 
  Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita'  di  risultato
dell'esame di ammissione: 
    A) il voto di laurea in medicina e chirurgia; 
    B) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e
ginecologica; 
    C) aver svolto la  tesi  di  laurea  nella  clinica  ostetrica  e
ginecologica; 
    D) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti
ospitalieri della specialita'; 
    E) eventuali pubblicazioni inerenti la specialita'; 
  L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre. 
  Non sono consentite abbreviazioni di corso. 
 
  Art. 489. - Le materie di insegnamento sono: 
 
      1° Anno: 
    1) Elementi di genetica e eugenica; 
    2)  Anatomia  normale  ed  embriologia   dell'apparato   genitale
femminile; 
    3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile; 
    4) Endocrinologia ginecologica; 
    5) Fisiologia ostetrica; 
    6) Diagnostica ostetrica; 
    7) Clinica ostetrica e ginecologica. 
 
      2° Anno: 
    1) Tecnica operatoria ostetrica; 
    2) Diagnostica ginecologica; 
    3)    Tecnica    diagnostica    di    laboratorio    nel    campo
ostetrico-ginecologico,    esclusa    la    istologia    (sierologia,
batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); 
    4) Clinica ostetrica e ginecologica. 
 
      3° Anno: 
    1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; 
    2) Istologia normale e patologica nel campo delle specialita'; 
    3) Puericultura prenatale; 
    4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; 
    5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; 
    6) Tecnica operatoria ostetrica e ginecologica; 
    7) Clinica ostetrica e ginecologica; 
    8) Terapia medica ostetrica e ginecologica. 
 
      4° Anno: 
    1) Puericultura postnatale e malattie del neonato; 
    2) Ostetricia e ginecologia forense; 
    3)   Diagnostica   roengten,   radioterapia   in   ostetricia   e
ginecologia; 
    4) Clinica ostetrica e  ginecologica  (esame  alla  fine  del  4°
anno); 
    5) Urologia ginecologica; 
    6) Chirurgia addominale ed extra addominale. 
 
  Art. 490. -  Nessun  titolo  puo'  esonerare  dalla  frequenza  gli
iscritti nei 4 anni di corso.  Gli  iscritti,  oltre  all'obbligo  di
frequenza  delle  lezioni,  esercitazioni,  seminari,  ecc.,   devono
prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non  meno  di
10 mesi all'anno. 
  La scelta dei mesi di permesso e' in facolta' del  consiglio  della
scuola, a seconda  dell'epoca  delle  lezioni  e  delle  esigenze  di
servizio nella clinica. 
  La frequenza degli iscritti deve essere  convalidata  e  confermata
dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie. 
 
  Art. 491. -  Gli  iscritti  alla  scuola  debbono  sostenere  esami
annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami
di profitto e' unica, ed e' espletata nel mese di ottobre. 
  Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia
superato le materie fondamentali della specialita'. 
  Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla  fine  di
ciascun anno di corso ed i membri delle commissioni sono proposti dal
direttore della scuola. 
  Al termine dei quattro anni  di  corso  per  il  conseguimento  del
diploma, gli iscritti devono presentare e discutere una dissertazione
scritta con contributo personale. 
 
  Art. 492. - A giudizio del consiglio della scuola, formulato  sulla
base del rendimento di ogni  iscritto,  gli  specializzandi  potranno
essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. 
 
 
       Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia 
 
  Art.  493.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in ortopedia e traumatologia,  con  sede  presso  la
cattedra di clinica ortopedica  ed  e'  diretta  dal  titolare  della
cattedra medesima. 
  La durata della scuola e di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dieci per ogni anno. 
  L'ammissione alla scuola e'  subordinata  all'esito  di  una  prova
scritta di cultura medica generale con attinenza  alla  ortopedia  ed
alla valutazione del voto di laurea e dei voti conseguiti durante  il
corso di laurea in clinica ortopedica ed in patologia chirurgica. 
 
  Art. 494. - La frequenza e' obbligatoria nella clinica  sede  della
scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico. 
  E' in facolta' del consiglio della scuola di concedere una deroga a
tale norma solo agli iscritti  alle  scuole  che  facciano  parte  di
cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione  e
che  siano  assistenti  di  ruolo  in  divisioni   di   ortopedia   e
traumatologia di ospedali regionali;  per  queste  due  categorie  di
iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della  scuola
puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. 
  Per nessun motivo sono ammesse  abbreviazioni  della  durata  degli
studi. 
 
  Art. 495. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
      1° Anno: 
    1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale 1° anno); 
    2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di
movimento (triennale 1° anno); 
    3)  Tecnica  operatoria  cruenta  ed   incruenta   ortopedica   e
traumatologica (triennale 1° anno); 
    4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica  ed  elementi  di
radioterapia (biennale 1° anno); 
    5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore; 
    6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 
    7) Nozioni di chirurgia generale (8) Nozioni di pediatria. 
 
      2° Anno: 
    1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale 2° anno); 
    2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di
movimento (triennale 2° anno); 
    3)  Tecnica  operatoria  cruenta  ed   incruenta   ortopedica   e
traumatologica (triennale 2° anno); 
    4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica  ed  elementi  di
radioterapia (biennale 20 anno); 
    5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 
    6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore. 
 
      3° Anno: 
    1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale 3° anno); 
    2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di
movimento (triennale 3° anno); 
    3)  Tecnica  operatoria  cruenta  ed   incruenta   ortopedica   e
traumatologica (triennale 3° anno); 
    4) Apparato-terapia ortopedica; 
    5) Fisiochinesiterapia; 
    6) Infortunistica. 
  Tali insegnamenti sono ritenuti indispensabili per la  preparazione
dello specialista. 
 
  Art. 496. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami
di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta
ed  incruenta  ortopedica  e  traumatologica,  di   radiodiagnostica,
saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al  corso  successivo  e'
obbligatorio il superamento degli  esami  delle  materie  di  ciascun
corso. 
 
 
      Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione 
 
  Art.  497.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in scienza dell'alimentazione  con  sede  presso  la
cattedra di  fisiologia  umana  ed  e'  diretta  dal  titolare  della
cattedra medesima. 
  La durata della scuola e' di tre anni.  Essa  si  articola  in  tre
indirizzi: 
    1) Dietetico; 
    2) Nutrizionistico; 
    3) Tecnologico. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dieci per ogni anno. 
  Al primo indirizzo (dietetico), possono iscriversi  i  laureati  in
medicina e chirurgia. 
  Al secondo (nutrizionistico), i  laureati  in  chimica,  tecnologie
farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina  veterinaria,
scienze biologiche e scienze naturali. 
  All'indirizzo tecnologico, infine, i laureati in chimica, chimica e
tecnologie  farmaceutiche,  ingegneria  chimica,   scienze   agrarie,
biologiche, scienza delle preparazioni alimentari. 
  L'ammissione avviene  per  titoli.  Nel  caso  che  le  domande  di
ammissione superino il numero dei posti,  l'ammissione  avverra'  per
titoli ed esami. 
 
  Art. 498. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
      1° Anno (comune ai tre indirizzi): 
    1) Chimica degli alimenti; 
    2) Biochimica della nutrizione; 
    3) Fisiologia generale della nutrizione; 
    4) Istituzione di statistica applicata ai problemi alimentari. 
 
      2° Anno (comune ai tre indirizzi): 
    1) Fisiologia della nutrizione umana; 
    2) Igiene alimentare ed elementi della legislazione sanitaria; 
    3) Istituzione di tecnologia alimentare; 
    4) Biochimica patologica della nutrizione. 
 
      3° Anno (distinto per i tre indirizzi): 
  Indirizzo dietetico: 
    1) Alimentazione umana; 
    2) Dietetica dell'eta' adulta; 
    3) Dietetica dell'infanzia; 
    4) Dietetica per le collettivita'; 
    5) Malattie da alimentazione e dietoterapia; 
    6) Dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi. 
  Indirizzo nutrizionistico: 
    1) Alimentazione umana; 
    2) Alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio; 
    3) Ecologia e geografia dell'alimentazione; 
    4) Economia e statistica applicata all'alimentazione; 
    5) Tecnica dei rilevamenti alimentari; 
    6)   Analisi   chimica   degli   alimenti,   additivi    chimici,
sofisticazioni ed adulterazioni alimentari. 
  Indirizzo tecnologico: 
    1) Microbiologia e chimica delle  fermentazioni  nella  industria
alimentare; 
    2)  Tecnologie  industriali  di  preparazione,  conservazione   e
confezionamento degli alimenti di origine animale; 
    3)  Tecnologie  industriali  di  preparazione,  conservazione   e
confezionamento degli alimenti di origine vegetale; 
    4)   Analisi   chimiche   degli   alimenti,   additivi   chimici,
adulterazioni e sofisticazioni alimentari. 
 
  Art. 499. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni,
le esercitazioni ed i seminari didattici, senza  le  attestazioni  di
frequenza non saranno ammessi a sostenere le prove di esame. 
  Per  la  iscrizione  all'anno  successivo  e'   obbligatorio   aver
sostenuto alla fine di ogni anno gli  esami  previsti  dal  piano  di
studio. 
 
  Art. 500. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
scienza dell'alimentazione gli allievi, dopo aver superato gli  esami
del 3° corso, dovranno discutere  una  tesi  scritta  riguardante  le
materie e le ricerche svolte durante il corso. 
 
 
         Scuola di specializzazione in tecnologie biomediche 
 
  Art.  501.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione  in  tecnologie  biomediche,  con  sede  presso   la
cattedra di  fisiologia  umana  ed  e'  diretta  dal  titolare  della
cattedra medesima. 
  La durata della scuola e' di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
dieci per ogni anno. 
  Possono  essere  ammessi  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  in
ingegneria, in scienze biologiche ed in fisica e matematica. 
  L'ammissione avviene  per  titoli.  Nel  caso  che  le  domande  di
ammissione superino il numero dei posti,  l'ammissione  avverra'  per
titoli ed esami. 
 
  Art. 502. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 
 
      1° Anno: 
  a) Insegnamenti per ingegneri e fisici: 
    1) Biologia; 
    2) Anatomia; 
    3) Fisiologia. 
  b)  Insegnamenti  per  medici,   biologi,   ingegneri,   fisici   e
matematici; 
    1) Tecniche strumentali in medicina. 
  c) Insegnamenti per medici e biologi: 
    1) Principi di matematica e fisica I; 
    2) Complementi di fisiologia. 
 
      2° Anno: 
  a) Insegnamenti per ingegneri e fisici: 
    1) Fisiopatologia. 
  b)  Insegnamenti  per  medici,   biologi,   ingegneri,   fisici   e
matematici: 
    1) Tecniche strumentali in medicina; 
    2) Rilievo, analisi ed interpretazione dei dati medico-biologici. 
  c) Insegnamenti per medici e biologi: 
    1) Principi di matematica e fisica II. 
 
      3° Anno: 
  a)  Insegnamenti  per  medici,   biologi,   ingegneri,   fisici   e
matematici: 
    1) Organi artificiali; 
    2) Biochimica e materiali; 
    3) Principi di controllo dei sistemi medico-biologici; 
    4) Impianti ospedalieri. 
  Gli insegnamenti del terzo anno sono comuni. 
 
  Art. 503. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni,
le esercitazioni ed i  seminari  didattici;  in  caso  contrario  non
potranno conseguire  le  attestazioni  di  frequenza  necessarie  per
essere ammessi a sostenere le prove di esame. 
  Il passaggio all'anno successivo sara' condizionato da  superamento
del  colloquio  che  vertera'  su  una   tesi   sperimentale   svolta
collettivamente dagli allievi di ogni anno di corso. 
 
  Art. 504. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
bio-ingegneria, gli allievi, dopo  aver  superato  il  colloquio  del
terzo anno di corso, dovranno discutere una tesi scritta  riguardante
le materie e le ricerche svolte durante l'intero corso di studio. 
 
 
          Scuola di specializzazione in tossicologia medica 
 
  Art.  505.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in tossicologia medica con sede presso  la  cattedra
medesima. 
  La durata della scuola e' di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
cinque per ogni anno. 
  Per l'ammissione alla scuola i  candidati  dovranno  dar  prova  di
avere nozioni di cultura tossicologica. 
 
  Art. 506. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre
anni di corso: 
 
      1° Anno: 
    Chimica tossicologica con esercizi; 
    Tossicologia generale; 
    Tossicologia sperimentale con esercizi, I. 
 
      2° Anno: 
    Tossicologia sistematica; 
    Cancerogenesi da agenti chimici; 
    Tossicologia sperimentale con esercizi, II; 
    Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, I; 
    Teratogenesi da agenti chimici. 
 
      3° Anno: 
    Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici; 
    Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, II; 
    Tecniche di rianimazione: in tossicologia; 
    Legislazione in campo tossicologico. 
  L'allievo e' tenuto alla frequenza  obbligatoria  delle  lezioni  e
delle  esercitazioni  relative,  oltre  a  partecipare   a   ricerche
concernenti problemi di tossicologia. 
 
  Art. 507. - Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti  gli
ammalati di interesse  tossicologico  che  vengono  ricoverati  nelle
cliniche della facolta' saranno seguiti o studiati  dai  laureati  in
medicina  che  sono  iscritti  al   corso;   casi   interessanti   di
intossicazioni  singole  o  collettive  potranno  essere  oggetto  di
ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o piu'  iscritti
al corso, a seconda del giudizio del direttore. 
 
  Art. 508. - Alla fine del 1°, 2° e 3°  anno,  avranno  luogo  esami
speciali sugli insegnamenti impartiti e per  ottenere  il  diploma  i
candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo  e  discutere
una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia. 
 
 
    Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione 
 
  Art.  509.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in terapia fisica e riabilitazione con  sede  presso
la cattedra di clinica ortopedica ed e' diretta  dal  titolare  della
cattedra medesima. 
  La durata della scuola e' di tre anni. 
  Il numero degli allievi da ammettere non puo'  essere  superiore  a
quindici per ogni anno. 
  L'ammissione alla scuola e'  subordinata  all'esito  di  una  prova
scritta di cultura medica generale con attinenza alla terapia  fisica
e riabilitazione ed alla valutazione del voto di laurea  e  dei  voti
conseguiti durante il corso di laurea in clinica ortopedica. 
 
  Art. 510. - La frequenza e' obbligatoria nella clinica  sede  della
scuola per un periodo di 9 mesi per ogni anno accademico. 
  E' in facolta' del consiglio della scuola di concedere una deroga a
tale norma solo agli iscritti  alla  scuola  che  facciano  parte  di
cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione  e
che  siano  assistenti  di  ruolo  in  divisioni   di   ortopedia   e
traumatologia di ospedali di frequenza presso l'istituto  sede  della
scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. 
  Per nessun motivo sono ammesse  abbreviazioni  della  durata  degli
studi. 
 
  Art. 511. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
      1° Anno: 
    1) Principi di anatomia  funzionale  (propedeutico  di  tutte  le
materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 
    2) Fisiopatologia dell'apparato neuro motore (come sopra); 
 
      2° Anno: 
    1)  Semeiotica   e   clinica   delle   motulesioni   neurologiche
(propedeutico per le materie  dell'insegnamento  di  base  del  terzo
anno); 
    2)  Semeiotica  e  clinica   delle   deformita'   e   motulesioni
ortopediche (come sopra); 
    3) Massoterapia, terapia manuale (chiroterapia); 
    4) Cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica; 
    5) Idroterapia e balneoterapia. 
 
      3° Anno: 
    1) Elettroterapia ed elettrologia; 
    2) Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 
    3) Rieducazione motoria e riabilitazione in  campo  ortopedico  e
traumatologico; 
    4) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. 
 
  Art. 512. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. 
  Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento
degli esami della materia di ciascun corso. 
 
  Art. 513. - Per conseguire il diploma di specialista,  i  candidati
dovranno superare l'esame di diploma consistente nella  dissertazione
della tesi a stampa o dattiloscritta su argomento  della  specialita'
dinnanzi alla commissione formata dal direttore della scuola e da sei
membri del corpo insegnante della scuola stessa. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 32. - SCIARRETTA