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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1167

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato
con   regio   decreto   5   ottobre   1939,  n.  1743,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
ortognatodonzia.

            Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

  Art.  190.  -  Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
scuola  di  specializzazione  in  ortognatodonzia  con sete presso la
clinica odontoiatrica.
  Alla  scuola  di  specializzazione  vengono  ammessi  i laureati in
medicina  e  chirurgia  in  possesso  del  diploma  di specialista in
odontoiatria  e  protesi  dentaria,  in  numero di venti per l'intero
corso.
  L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.

  Art. 191. - La durata dei corsi e' di due anni.
  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  della  frequenza  ai  corsi e alle
esercitazioni.
  Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie, alla
fine  di  ogni anno in un'unica sessione. Alla fine del secondo anno,
dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi
a  sostenere  l'esame di diploma consistente nella discussione di una
tesi  scritta, su un argomento proposto in precedenza dall'insegnante
della  materia  cui  la  tesi  si riferisce e approvata dal direttore
della scuola.

  Art.  192.  - La suddivisione delle materie di insegnamento nei due
anni di corso e' la seguente:

      1° Anno:

    1) Anatomia ed embriologia maxillo-facciale;
    2) Istologia dentale e paradentale;
    3) Fisiologia in ortognatodonzia (1° anno) (biennale);
    4) Ortodonzia (1° anno) (biennale);
    5) Genetica in ortognatodonzia;
    6) Radiologia in ortognatodonzia;
    7) Metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
    8) Statistica applicata alla ricerca scientifica;
    9) Semeiotica ortodontica.

      2° Anno:

    1) Fisiologia in ortognatodonzia (2° anno);
    2) Ortodonzia (2° anno);
    3) Patologia stomatologica in ortodonzia;
    4) Pediatria auxologica applicata;
    5) Pedodonzia;
    6) Otorinolaringoiatria applicata;
    7) Fonoterapia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 74. - SCIARRETTA