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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1166

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio
decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  L'art.   371,  relativo  alle  norme  generali  per  le  scuole  di
specializzazione  annesse  alla  facolta' di medicina e chirurgia, e'
modificato  nel  senso  che il primo e il terzo comma sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:
  "Alle  scuole  di  specializzazione  possono iscriversi solamente i
laureati in medicina e chirurgia, ad eccezione della scuola in igiene
e  medicina  preventiva  alla  quale  possono  essere ammessi anche i
laureati in scienze biologiche e in farmacia (per gli orientamenti di
laboratorio  e  di  sanita'  pubblica),  in  ingegneria  civile  (per
l'orientamento  di igiene e tecnica ospedaliera), in scienze naturali
e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica)".
  "L'ammissione  a  tutte  le  scuole di specializzazione avviene per
titoli ed esami".
  Art. 375 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Le  tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del
diploma  di  specializzazione  sono  fissate,  per tutte le scuole di
specializzazione, come segue:

    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
    tassa di iscrizione quali fuori corso. . . . . . . . . . L. 5.000
    soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

  I  contributi  sono  determinati  di  anno in anno dal consiglio di
amministrazione,   su   proposta  del  senato  accademico,  udito  il
consiglio della facolta' di medicina e chirurgia".
  Art.  380 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina
e  chirurgia  e'  aggiunto  il  n. 29 relativo alla istituzione della
scuola di specializzazione per medici laboratoristi:
    n. 29 - Scuola per medici laboratoristi che conferisce il diploma
di specialista in analisi cliniche di laboratorio.
  Art.  381  -  l'ordinamento  della  scuola  di  specializzazione in
"Igiene  e  medicina  preventiva"  e' integrato con il seguente nuovo
comma:
  "Oltre  i  laureati in medicina e chirurgia, possono essere ammessi
alla scuola anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per
gli orientamenti di laboratorio e di sanita' pubblica), in ingegneria
civile  (per  l'orientamento  di  igiene  e  tecnica ospedaliera), in
scienze  naturali  e  in  pedagogia  (per  l'orientamento di igiene e
medicina scolastica)".
  Nello    stesso    articolo    l'ordinamento    della   scuola   di
specializzazione  in  "Medicina nucleare" e' modificato nel senso che
il  numero degli iscritti e' stabilito in trentasei per i tre anni di
corso.
  Nello    stesso    articolo    l'ordinamento    della   scuola   di
specializzazione  in  "Oncologia"  e' modificato nel senso che tra le
materie   previste   al  terzo  anno  e'  incluso  l'insegnamento  di
"Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori).
  Nello  stesso  articolo  e'  aggiunto l'ordinamento della scuola di
specializzazione per "Medici laboratoristi" di cui all'art. 380.

Scuola  di  specializzazione  per  medici  laboratoristi  (durata del
                          corso: anni tre)

    1° Anno:
      Fisiologia;
      Patologia generale;
      Chimica biologica generale;
      Batteriologia generale;
      Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche;
      Tecnica di prelevamenti;
      Tecniche di laboratorio.

    2° Anno:
      Batteriologia speciale;
      Chimica biologica applicata;
      Fisico-chimica applicata;
      Parassitologia e tecniche relative;
      Micologia.

    3° Anno:
      Nozioni di statistica biologica;
      Nozioni di immunochimica applicata;
      Virologia e tecniche relative;
      Microscopia clinica;
      Immunologia e tecniche relative;
      Identificazione di tracce biologiche;
      Tecnica ematologica di laboratorio.

  Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso e' di 60.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 56. - SCIARRETTA