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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1164

Modificazioni allo statuto dell'Università, degli studi di Catania.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con
regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art.  157,  relativo  all'elenco delle scuole di specializzazione
annesse  alla  facolta'  di  medicina  e chirurgia, e' modificato nel
senso che la scuola di specializzazione in "Malattie del sangue e del
ricambio" muta la denominazione in quella di "Ematologia clinica e di
laboratorio".
  Allo  stesso  elenco  e'  aggiunta la scuola in "Endocrinologia" di
nuova istituzione.
  Gli articoli da 204 a 208, relativi alla scuola di specializzazione
in  "Malattie del sangue e del ricambio" che muta la denominazione in
quella  di  "Ematologia  clinica  e  di laboratorio", sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

  Art.   204.   -   Presso   la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'    di   Catania   e'   istituita   una   scuola   di
specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.
  Art.  205.  - Il corso di studi della scuola di specializzazione in
ematologia clinica e di laboratorio ha la durata di 3 anni.
  Art.  206.  - La scuola non puo' accogliere piu' di 10 iscritti per
ogni anno di corso. L'ammissione al 1° anno della scuola, nel caso in
cui  il  numero  degli  aspiranti muniti di titoli sufficienti superi
quello  dei posti disponibili, sara' fatto in base ad una graduatoria
ricavata dalla valutazione dei titoli e da una prova scritta.
  Art.  207.  -  Saranno  consentite  abbreviazioni  di  corso con le
modalita'  previste  dalle disposizioni generali relative alle scuole
di   specializzazione   della   facolta'   di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' di Catania.
  Art. 208. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

    1° Anno:
      1)  Morfologia  e  morfogenesi normale e patologia del sangue e
degli organi emopoietici (1° anno);
      2) Genetica ematologica;
      3) Fisiopatologia della coagulazione e della emostasi;
      4) Fisiopatologia ematologica;
      5) Fisiopatologia del plasma;
      6) Biochimica e fisiopatologia ematologica;
      7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia

    2° Anno:
      1)  Morfologia  e morfogenesi normale del sangue e degli organi
emopoietici (2° anno);
      2) Biochimica e fisiopatologia ematologica;
      3) Immunoematologia;
      4)  Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti
di oneologia;
      5) Patologia speciale ematolgica;
      6) Clinica e terapia ematologica (1° anno):
      7) Tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia

    3° Anno:
      1) Clinica e terapia ematologica (2° anno);
      2)  Nozioni  di  radiobiologia e di medicina nucleare applicata
all'ematologia;
      3) Radiodiagnostica e radioterapia in clinica ematologica;
      4) Patologia speciale ematologica;
      5) Terapia ematologica sistematica;
      6) Terapia trasfusionale;
      7) Tecniche di laboratorio (3° anno).

  Dopo  l'articolo  213  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
"Endocrinologia".

            Scuola di specializzazione in endocrinologia

  Art.  214. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e istituita
una scuola di specializzazione in endocrinologia.
  Art.  215.  - Il corso di studi della scuola di specializzazione in
endocrinologia ha la durata di tre anni.
  Art.  216.  -  La scuola non puo' accogliere piu' di sette iscritti
per  ogni  anno  di  corso. L'ammissione al 1° anno della scuola, nel
caso  in  cui  il numero degli aspiranti muniti di titoli sufficienti
superino  quello  dei  posti  disponibili, sara' fatta in base ad una
graduatoria  ricavata  dalla  valutazione  dei  titoli e da una prova
scritta.
  Art.  217.  -  Saranno  consentite  abbreviazioni  di  corso con le
modalita'  previste  dalle disposizioni generali relative alle scuole
di   specializzazione   della   facolta'   di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' di Catania.
  Art. 218. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

    1° Anno:
      Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
      Fisiologia endocrina;
      Biochimica endocrina;
      Anatomia patologica delle malattie endocrine (I);
      Semeiotica e diagnostica endocrina (I).

    2° Anno:
      Anatomia patologica delle malattie endocrine (II);
      Semeiotica e diagnostica endocrina (II);
      Patologia  speciale medica e clinica delle malattie endocrine e
delle auxopatie (I);
      Eredopatologia endocrina.

    3° Anno:
      Patologia  speciale medica e clinica delle malattie endocrine e
delle auxopatie (II);
      Terapia delle malattie endocrine;
      Insegnamenti  facoltativi  dei  quali  almeno uno, a scelta del
candidato, sara' materia d'esame;
      Endocrinologia ostetrico-ginecologica;
      Neuroendocrinologia;
      Tecniche di laboratori ed endocrinologiche.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 55. - SCIARRETTA