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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1163

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art. 122 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'   di   medicina   e  chirurgia  e'  aggiunta  la  scuola  di
specializzazione in medicina nucleare.
  Dopo l'art. 275, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
medicina nucleare.

           Scuola di specializzazione in medicina nucleare

  Art.  276.  - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha
la  durata di tre anni. Essa ha sede presso l'istituto scientifico di
medicina interna.
  Il direttore della scuola e' un professore di ruolo designato dalla
facolta' a norma dell'art. 123 dello statuto dell'Universita'.
  Art.  277. - Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in
medicina  e chirurgia. In ogni anno accademico possono essere ammessi
al  primo  anno di corso un numero massimo di 10 candidati. Il totale
massimo degli iscritti per tutti e tre gli anni e' di trenta.
  Non e' consentita alcuna abbreviazione di corso.
  Art.  278.  -  Gli  aspiranti  saranno  ammessi alla scuola dopo il
superamento  di  un esame preliminare che comprende una prova scritta
ed una prova orale e che si svolgera' entro il mese di dicembre.
  Art. 279. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare
gli  insegnamenti  secondo il programma del corso, nonche' l'istituto
sede della scuola.
  Coloro  che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di
insegnamento  ed  al  servizio di corsi e di laboratorio non potranno
ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli
esami.
  Art. 280. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

    1° Anno:
      Fondamenti di matematica e di statistica;
      Fisica nucleare e delle radiazioni;
      Tecniche per le misure di radioattivita';
      Dosimetria.

    2° Anno:
      Teoria dei traccianti;
      Elementi di radiochimica;
      Applicazioni diagnostiche I;
      Elementi di radiobiologia.

    3° Anno:
      Applicazioni diagnostiche II;
      Applicazioni terapeutiche;
      Radioprotezione e legislazione.

  Il  programma  sara'  svolto  in  complessive otto settimane per un
totale  di  almeno  60 lezioni globali e sara' integrato da seminari,
conferenze, esercitazioni. Il direttore della scuola potra' ripartire
lo  svolgimento del programma in due o piu' periodi tra il 15 gennaio
ed il 30 giugno.
  Art.  281.  -  Alla  fine di ciascun anno accademico coloro i quali
abbiano  ottenuto  la  prescritta attestazione di frequenza, potranno
sostenere  gli  esami  di  profitto, il cui superamento e' condizione
necessaria per la iscrizione al corso successivo.
  Gli  esami consistono in prove scritte (risposte ad un questionario
di  almeno  cinque  domande)  ed in una prova orale su ciascuna delle
materie  di  insegnamento  che  sono oggetto di esame in ogni anno di
corso.
  Art. 282. - Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di
specializzazione,  gli  iscritti,  oltre ad aver superato le prove di
esame  nelle  singole  materie, dovranno presentare una dissertazione
scritta su un argomento di medicina nucleare (clinico o sperimentale)
che sara' stabilito in base agli accordi presi con il direttore della
scuola.
  I  candidati  non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e
all'esame  di  diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno
di frequenza.
  Art.  283.  -  Le  norme  per l'iscrizione, per le tasse, ecc. sono
quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento
riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Universita'.
  Art.  284.  -  Agli  allievi  che  abbiano  ottenuto l'approvazione
nell'esame  finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in
medicina nucleare.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 53. - SCIARRETTA